Cassazione Civile, Ordinanza n. 23257/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dal fallimento nei confronti del precedente curatore, con domanda di mancata approvazione del conto di gestione e di condanna al risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto la domanda. In appello, la corte territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria e ha ritenuto sanato, ex art. 182 c.p.c., il vizio derivante dal mancato rilascio della procura ad litem al difensore del fallimento nel primo grado. Il ricorrente per cassazione ha censurato: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che la sanatoria non possa operare quando la procura manchi del tutto in atti e non possa comunque riguardare un vizio consumatosi in un precedente grado di giudizio; 2) la violazione degli artt. 82, 91 e 97 c.p.c. per la condanna alle spese in favore del soggetto ritenuto privo di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nel testo applicabile ratione temporis dell'art. 182 c.p.c., la sanatoria non opera per l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti. Poiché la sentenza impugnata dava atto che il giudizio di primo grado era stato introdotto e coltivato dal fallimento senza procura al difensore, la sanatoria disposta in appello è stata ritenuta illegittima. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta dal fallimento attore privo di difensore munito di procura ad litem. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Nel testo applicabile ratione temporis consente la sanatoria del difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione e della nullità della procura, ma non della totale mancanza o inesistenza della procura alle liti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro denunciato per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei due motivi di ricorso.
Richiamato per affermare il principio del ministero difensivo obbligatorio, salvo casi eccezionali.
Richiamato nel motivo relativo alla regolazione delle spese di lite.
Richiamato nel motivo relativo alla regolazione delle spese di lite.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
La cassazione senza rinvio è stata disposta perché la causa non poteva essere proposta dalla parte priva di procura al difensore.
Richiamato nelle argomentazioni delle Sezioni Unite per escludere che il sistema consenta di estendere la sanatoria alla mancanza assoluta di procura.
Richiamato a sostegno della lettura restrittiva dell'art. 182 c.p.c.
Richiamato a sostegno della lettura restrittiva dell'art. 182 c.p.c.
Richiamato a sostegno della lettura restrittiva dell'art. 182 c.p.c.
Richiamato a sostegno della lettura restrittiva dell'art. 182 c.p.c.
Richiamato solo nel fatto processuale, per indicare la fissazione della discussione orale dopo la sanatoria disposta dalla corte d'appello.
Richiamato nel percorso processuale relativo alla fissazione in camera di consiglio.
Richiamato nel percorso processuale relativo alla successiva adunanza camerale.
Richiamato per i depositi di memoria in fase di legittimità.
La riforma che ha modificato l'art. 182 c.p.c. è stata considerata non applicabile ratione temporis ai procedimenti pendenti alla data indicata dalla disciplina transitoria.
Ha novellato l'art. 182 c.p.c. nella versione applicabile alla controversia.
Richiamata in relazione alla disciplina transitoria della riforma del processo civile.
Massime di principio
- Nel testo dell'art. 182 c.p.c. anteriore alla riforma Cartabia, la sanatoria è circoscritta ai vizi della procura esistente ma nulla, e non si estende alla totale mancanza della procura alle liti.
- La mancanza assoluta di procura al difensore rende invalida l'attività processuale svolta dalla parte e può travolgere la sentenza del grado in cui il difetto si è verificato.
- La sanatoria disposta in un grado successivo non può legittimare retroattivamente un giudizio di primo grado instaurato senza procura, quando la legge applicabile non prevede espressamente tale effetto.
- In presenza di un contrasto interpretativo risolto dalle Sezioni Unite, il giudice di legittimità deve conformarsi al principio di diritto enunciato, anche se sopravvenuto rispetto alla decisione impugnata.
- Quando la cassazione accerta che la causa non poteva essere proposta per difetto originario di rappresentanza processuale, è possibile la cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c.
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