Cassazione Civile, Ordinanza n. 14890/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso di un credito IVA richiesto da un ente contribuente, che aveva versato al proprio prestatore di servizi un'imposta calcolata in misura superiore a quella dovuta dalla legge. L'ente sosteneva di avere sopportato un'IVA indebitamente pagata in eccedenza e chiedeva la restituzione dell'importo all'Erario. I giudici tributari di merito avevano accolto la domanda e l'ultima decisione di merito, resa dalla Commissione tributaria centrale, aveva respinto l'appello dell'Amministrazione ritenendo sussistente il credito verso l'Erario. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma il testo non riporta il contenuto specifico dei motivi, limitandosi a dar conto delle questioni preliminari esaminate dalla Corte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate. In via preliminare ha ritenuto sanata, per effetto della costituzione della controricorrente, l'eventuale nullità della notificazione del ricorso per cassazione eseguita al vecchio domiciliatario. Tuttavia ha accolto l'eccezione di passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado, rilevando d'ufficio la tardività dell'impugnazione proposta davanti alla Commissione tributaria centrale: la notificazione della sentenza di secondo grado, intervenuta il 1 giugno 1993, faceva decorrere il termine breve di sessanta giorni, scaduto il 31 luglio 1993, mentre il ricorso alla CTC era stato depositato solo il 4 ottobre 1993. Poiché il giudicato della decisione di secondo grado precludeva l'esame del ricorso avverso la sentenza della CTC, la Corte ha definito il giudizio con declaratoria di inammissibilità e ha compensato le spese per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma sul regime IVA di riferimento, rispetto al quale l'ente sosteneva di aver corrisposto imposta in eccesso
richiamato per affermare la sanabilità della nullità della notificazione mediante rinnovazione ordinata dal giudice
citato solo nella tassonomia richiamata dall'istruzione, non nel testo della sentenza
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita a un domiciliatario non più attuale integra una nullità e non un vizio dell'atto idoneo a determinarne l'inesistenza; la nullità è sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione della parte intimata o dalla rinnovazione della notificazione.
- La tardività dell'impugnazione avverso la sentenza di merito determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata ed è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità.
- Il giudicato formatosi sulla sentenza di merito preclude l'esame delle successive impugnazioni che presuppongono la non definitività di quella decisione.
- Nel processo tributario la decorrenza del termine breve di impugnazione segue la notificazione della sentenza, equiparata, nel caso esaminato, alla comunicazione; la sua inutile decorrenza rende tardivo l'appello o il ricorso successivo.
Come è indicizzato
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