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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6291/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Guidi impugnava la sentenza del Tribunale di Pesaro che lo aveva riconosciuto colpevole dell'art.186 comma 7 C.d.S. e lo aveva condannato, con rito abbreviato, a 4 mesi di arresto e €1.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in una sanzione pecuniaria di €3.400. Il ricorrente denunciava la violazione di legge in quanto la riduzione di pena per il rito abbreviato era stata operata nella misura di un terzo anziché nella misura della metà prevista dall'art.442 c.p.p. per i reati contravvenzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul profilo del trattamento sanzionatorio, rilevando che per i reati contravvenzionali la riduzione per il rito abbreviato deve essere della metà (art.442 c.p.p.) e non di un terzo. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha proceduto direttamente, ai sensi dell'art.620 comma 1 lett. 1) c.p.p., alla rideterminazione numerica della pena. La pena è stata rideterminata e la sanzione pecuniaria finale è stata fissata in €2.550,00 da versarsi in dodici rate mensili di pari importo (salvo quanto previsto dall'art.133-ter comma 2 c.p.), quindi con beneficio per il ricorrente.

Norme richiamate

  • art.186 comma 7 Codice della Strada

    Norma sostanziale che disciplina la fattispecie di reato contestata (guida in stato di alterazione). Ha costituito il titolo di reato ma non è stata oggetto di censura sul piano della colpevolezza.

  • art.442 cod.proc.pen.

    Prevede la riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato; con riferimento ai reati contravvenzionali la riduzione deve essere della metà. La Corte ha qualificato come illegittima la riduzione effettuata nella misura di un terzo.

  • art.545-bis cod.pen.

    Norma richiamata in relazione alla sostituzione della pena: disciplina la sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria e modalità operative. La Corte ha confermato l'uso della sostituzione già operata dal giudice di merito.

  • art.620 comma 1 lett. 1) cod.proc.pen.

    Autorizza la Corte di cassazione, quando trattasi di mera operazione aritmetica priva di margine discrezionale, a procedere direttamente alla correzione o rideterminazione della sanzione senza rinvio. Applicata per rideterminare la pena numericamente.

  • art.53 L.589/81

    Richiamata in relazione ai parametri di conversione/sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria; utilizzata come criterio tecnico per la sostituzione già adottata nel giudizio di merito.

  • art.133-ter comma 2 cod.pen.

    Norma richiamata con riferimento a condizioni/limiti applicativi della pena pecuniaria e della rateizzazione; la Corte ha disposto la nuova sanzione salvo quanto previsto da tale articolo.

Massime di principio

  • Per i reati contravvenzionali la riduzione della pena per il rito abbreviato è della metà: qualsiasi calcolo diverso (es. riduzione di un terzo) costituisce violazione di legge impugnabile in Cassazione.
  • Se l'errore concerne una semplice operazione aritmetica relativa all'ammontare della pena (nessuna discrezionalità implicata), la Corte di cassazione può correggere direttamente la sanzione senza rinvio ai sensi dell'art.620 c.p.p.
  • La sostituzione della pena detentiva con una sanzione pecuniaria deve rispettare i parametri di conversione previsti dalla normativa e può restare sostanzialmente confermata se non è oggetto di impugnazione specifica.
  • Quando si impugna il trattamento sanzionatorio conviene contestare espressamente i parametri di conversione e la misura della riduzione per evitare che la Cassazione operi semplici ricalcoli confermando altri aspetti non censurati.
  • La determinazione della rateizzazione della sanzione pecuniaria e l'applicazione di norme che incidono sull'esecuzione (es. art.133-ter c.p.) possono essere richiamate dalla Corte e devono essere verificate in sede di esecuzione.

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