Cassazione Civile, Ordinanza n. 03015/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (subappaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato il 15 giugno 2012, collegato a un contratto di subappalto per lavori idraulici. La società subappaltante/promittente venditrice si oppose a un decreto ingiuntivo ottenuto dal subappaltatore per la restituzione di una caparra confirmatoria di Euro 66.000, sostenendo che il prezzo residuo della vendita sarebbe stato corrisposto mediante prestazioni lavorative del promissario acquirente/subappaltatore e che quest'ultimo era inadempiente nel subappalto, con ritardo nella consegna delle opere essenziali. Chiese quindi la risoluzione di entrambi i contratti, la trattenuta della caparra, una penale e il risarcimento dei danni. Il subappaltatore resistette deducendo che il preliminare era a sua volta risolto per mancata risposta alla diffida ad adempiere, che il ritardo nei lavori dipendeva da cause a lui non imputabili e che aveva comunque eseguito offerta reale per adempiere il residuo in denaro; chiese inoltre il pagamento di fatture relative ai lavori eseguiti. Il Tribunale accolse solo in parte le domande, ritenendo non provato l'inadempimento del subappaltatore rispetto ai termini essenziali e condannando la società alla restituzione della caparra; rigettò però la domanda del subappaltatore per difetto di prova puntuale sui lavori fatturati. In appello, entrambe le impugnazioni furono respinte. In cassazione, il subappaltatore dedusse: omesso esame di un fatto decisivo, violazione degli artt. 2727, 2729 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale negato il pagamento del residuo di corrispettivo nonostante la stessa controparte avesse riconosciuto che i lavori non eseguiti valevano solo Euro 25.000 su un prezzo a corpo di Euro 70.000; e violazione dell'art. 1672 c.c. sul compenso per l'opera non compiuta senza responsabilità delle parti. La società propose ricorso incidentale, lamentando che il ritardo era imputabile al subappaltatore e che questi dovesse perdere la caparra e pagare la penale e il risarcimento per l'incendio del tetto, assumendo anche violazione delle norme sulle presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendolo fondato sotto il profilo della violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., e ha assorbito il primo e il terzo motivo del ricorso principale. Ha invece rigettato integralmente il ricorso incidentale della società, qualificandone le censure come inammissibili perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, affinché determini il compenso dovuto al subappaltatore applicando l'art. 1672 c.c. e tenendo conto delle non contestazioni e dell'entità delle opere effettivamente eseguite. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
"fatti non specificamente contestati"; "non provati nell'an gli altri lavori"; "violazione del principio di non contestazione"
Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati; se una parte limita la contestazione ad alcuni lavori o a una parte del corrispettivo, deve ritenersi implicitamente ammessa l'esecuzione degli altri lavori non contestati.
"facendo specifico e puntuale riferimento al contenuto dei capitoli di prova formulati dalla società Peletto"
Il ricorso è ammissibile quando indica specificamente gli atti e i capitoli rilevanti, consentendo alla Corte di verificare la sussistenza della dedotta violazione processuale.
"determinare il compenso per le opere eseguite sulla base del criterio posto dall’art. 1672 cod. civ. nel caso di opera non compiuta senza responsabilità delle parti"
Se l'opera non è compiuta per causa non imputabile alle parti, il compenso va determinato in proporzione all'utilità dell'opera eseguita, e il giudice del rinvio deve applicare tale criterio.
"violazione delle disposizioni sulla prova presuntiva"
La censura è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito chiedere una diversa lettura delle prove.
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio"
Il vizio può riguardare l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per superare il limite del doppio conforme senza indicare ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
"preclusione di cui all’art. 348-ter ult. co. cod. proc. civ."
In presenza di sentenza d'appello conforme a quella di primo grado, la deduzione del vizio di omesso esame è soggetta alla preclusione del doppio conforme nei limiti temporali applicabili.
artt. 1453, 1457, 1218, 1176 e 1382 c.c.
"violazione di legge" invocata dalla ricorrente incidentale
Le norme sulla risoluzione per inadempimento, sul termine essenziale, sulla responsabilità contrattuale, sulla diligenza e sulla clausola penale non possono essere richiamate per contestare soltanto la ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di merito.
Il danno risarcibile presuppone la prova dell'imputabilità dell'evento dannoso e del nesso causale; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché la responsabilità dell'incendio non risultava dimostrata.
art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di rigetto dell'impugnazione incidentale, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una parte, a fronte di una domanda di pagamento del corrispettivo per un contratto a corpo, contesta solo specifici lavori non eseguiti e quantifica il relativo minor valore, deve ritenersi non contestata l'esecuzione delle altre prestazioni: il giudice non può negare in blocco il credito per difetto di prova dell'an.
- Il principio di non contestazione opera anche quando la parte avversaria, nel costruire la propria difesa, presuppone logicamente l'esecuzione di una parte dell'opera o la debenza di una differenza di prezzo; il giudice deve fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati.
- Nel caso di opera non compiuta senza responsabilità delle parti, il compenso del prestatore va determinato applicando il criterio dell'utilità dell'opera eseguita, e non può essere escluso solo perché il contratto non è stato integralmente eseguito.
- In sede di legittimità, il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione delle prove: se la critica riguarda la credibilità dei testimoni, le presunzioni o il nesso causale, la censura è inammissibile salvo che si denunci un vero errore nell'applicazione della regola giuridica.
- La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non è proponibile per ridiscutere il merito, specie in caso di sentenze conformi nei due gradi di merito.
- La violazione delle regole sulle presunzioni può essere denunciata in cassazione solo se il giudice abbia desunto il fatto ignoto da elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece ammissibile invocare una presunzione semplicemente perché si ritiene più plausibile una diversa ricostruzione.
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