Cassazione Penale, Sentenza n. 31950/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Il condannato era già stato ammesso a una precedente misura alternativa, poi revocata dopo che, durante la sua esecuzione, era stato trovato in possesso di cocaina e hashish e, a seguito di perquisizione domiciliare, di ulteriore cocaina, hashish e marijuana, nonché di materiale per il confezionamento. Il cumulo in esecuzione comprendeva condanne per reati in materia di stupefacenti e un precedente per evasione; risultavano inoltre procedimenti pendenti per ricettazione, violazione della legge sulle armi, lesioni aggravate, violazione di domicilio e atti persecutori. Il Ser.D. aveva certificato lo stato di dipendenza e predisposto un programma ambulatoriale; erano stati verificati un possibile domicilio presso la madre e un'opportunità lavorativa. Il comportamento intramurario era positivo e il gruppo di trattamento si era espresso favorevolmente alla prosecuzione di un percorso terapeutico. Il Tribunale, tuttavia, aveva escluso una prognosi favorevole ritenendo elevato il pericolo di recidiva e il condannato inaffidabile, anche perché aveva utilizzato la precedente misura per continuare a delinquere e ad assumere stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Ha sostenuto che la motivazione fosse apparente e si fondasse quasi esclusivamente sulla revoca della precedente misura, senza considerare adeguatamente gli elementi favorevoli, la positiva evoluzione intramuraria, l'avvio di una revisione critica, la collocazione abitativa presso la madre e la nuova opportunità lavorativa. Ha inoltre osservato che la ricaduta del 2025 sarebbe stata collegata alla separazione dalla compagna e che precedenti e gravità dei fatti non avrebbero potuto assumere, da soli, rilievo decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che l'affidamento terapeutico debba contemperare la cura della dipendenza con la risocializzazione e la prevenzione del rischio di nuovi reati. La Corte ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva considerato anche gli elementi favorevoli, ma li aveva ritenuti recessivi rispetto alla necessità di proseguire l'osservazione della personalità e verificare l'effettiva stabilità del percorso di revisione. La revoca della precedente misura non costituiva un ostacolo automatico alla concessione dell'affidamento terapeutico, poiché il divieto previsto dall'art. 58-quater ord. pen. non è applicabile analogicamente a una misura non espressamente contemplata; tuttavia, la condotta successiva posta a fondamento della revoca poteva essere valorizzata quale indice concreto di inaffidabilità e di persistente pericolosità. La Corte ha ritenuto logico attribuire rilievo alla detenzione di stupefacenti del 2025, della stessa tipologia dei reati in esecuzione, nonché ai procedimenti pendenti per reati violenti. È stata quindi considerata adeguata la decisione di richiedere un ulteriore periodo di osservazione, anche in presenza di progressi trattamentali, secondo un criterio di gradualità del trattamento.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
L'affidamento in prova terapeutico richiede che il programma di recupero contribuisca alla riabilitazione del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati; l'idoneità della misura va valutata anche in rapporto alle risorse sociali, familiari e relazionali concretamente disponibili.
art. 58-quater legge 26 luglio 1975 n. 354
Il divieto di concessione di benefici conseguente alla revoca di una misura alternativa non si applica all'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, non essendo tale misura espressamente contemplata; la disposizione, avente carattere restrittivo, non è suscettibile di interpretazione analogica.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La Corte ha esaminato le doglianze relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione, ritenendole infondate.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato.
Massime di principio
- L'affidamento in prova terapeutico richiede una valutazione congiunta della necessità di cura della dipendenza, della concreta idoneità del programma alla riabilitazione e della capacità del programma di prevenire la commissione di nuovi reati.
- Ai fini della prognosi favorevole richiesta dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice deve considerare anche le risorse sociali, familiari e relazionali concretamente disponibili, in quanto possono favorire l'abbandono del contesto di disagio connesso alla dipendenza.
- La revoca di una precedente misura alternativa non determina automaticamente l'inammissibilità o il rigetto della richiesta di affidamento in prova terapeutico quando la misura non rientra tra quelle espressamente contemplate dal divieto dell'art. 58-quater ord. pen.; tuttavia, le condotte che hanno determinato la revoca possono essere valutate come elementi concreti della prognosi di inaffidabilità e di recidiva.
- La valutazione della prognosi per l'affidamento terapeutico può fondarsi su condotte successive ai reati oggetto dell'esecuzione, soprattutto quando tali condotte siano della stessa tipologia dei reati per i quali la pena è in corso di espiazione.
- La presenza di progressi trattamentali e di elementi favorevoli non impone la concessione immediata della misura alternativa: il Tribunale di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione o altri esperimenti trattamentali per verificare l'attitudine del condannato a rispettare le prescrizioni.
- È adeguata la motivazione che esamina gli elementi favorevoli ma li ritiene insufficienti, con argomentazione logica e coerente, rispetto a condotte recenti indicative di persistente inserimento in contesti devianti e a un concreto rischio di recidiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31905/2026 del 26/08/2026
- Sentenza penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31906/2026 del 26/08/2026
- Sentenza penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31907/2026 del 26/08/2026
- Sentenza penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31908/2026 del 26/08/2026
- Sentenza penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31910/2026 del 26/08/2026
- Sentenza penale · 26 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31911/2026 del 26/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →