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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32827/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appellanti)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del giudizio di appello. La Corte territoriale aveva ritenuto disertate due udienze trattate con modalità cartolare, perché le note scritte erano state depositate il giorno stesso dell'udienza del 5 ottobre 2021 e il giorno precedente l'udienza del 18 gennaio 2022, dunque oltre il termine di cinque giorni indicato nel decreto di trattazione. Con il primo motivo si denunciava error in procedendo, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto mancata la partecipazione alle udienze nonostante il deposito delle note. Con il secondo motivo si contestava la tardività rilevata, assumendo che il termine per il deposito delle note di trattazione scritta fosse ordinatorio e non perentorio, con conseguente validità del deposito anche se oltre i cinque giorni. Con il terzo motivo si deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato esame delle risultanze istruttorie, testimoniali e peritali, che però restava assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini il giudizio attenendosi al principio di diritto secondo cui, nel regime dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, il deposito delle note effettuato oltre il termine di cinque giorni ma prima della data dell'udienza sostitutiva non può essere equiparato al mancato deposito. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 conv. in L. n. 77 del 2020

    "Il giudice può disporre che le udienze civili... siano sostituite dal deposito telematico di note scritte... assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima... Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile"

    La disposizione, nel regime emergenziale, equipara il mancato deposito delle note alla mancata comparizione all'udienza sostituita; tuttavia il termine di cinque giorni è ordinatorio e il deposito tardivo ma anteriore alla data dell'udienza conserva efficacia.

  • art. 181 c.p.c.

    "il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile"

    È il meccanismo processuale richiamato per l'ipotesi di mancato deposito delle note, assimilata alla mancata comparizione delle parti.

  • art. 309 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello quale norma sull'estinzione per mancata comparizione/diserzione dell'udienza.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello nel sistema degli effetti processuali conseguenti alla diserzione dell'udienza.

  • art. 152 c.p.c.

    Il termine per il deposito delle note scritte, in difetto di espressa previsione di perentorietà, va qualificato come ordinatorio.

  • artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c.

    Norme procedurali che hanno regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato per l'applicazione ratione temporis della disciplina camerale del ricorso.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono stati evocati dai ricorrenti con il terzo motivo, poi assorbito, per lamentare l'omesso esame delle prove.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, il deposito telematico delle note scritte sostitutive dell'udienza è equiparato alla comparizione in udienza; il mancato deposito di tutte le parti consente l'applicazione dell'art. 181 c.p.c., ma il solo deposito tardivo, se avvenuto comunque prima della data dell'udienza sostituita, non è giuridicamente equivalente al mancato deposito.
  • In assenza di una espressa previsione di perentorietà, il termine assegnato per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ha natura ordinatoria: la sua inosservanza non determina automaticamente gli stessi effetti processuali dell'omessa attività, salvo che sia superata la data dell'udienza sostituita.
  • La disciplina emergenziale della trattazione cartolare si fonda sull'equivalenza tra deposito delle note e udienza sostituita, non sull'assimilazione tra scadenza del termine e data dell'udienza; pertanto, fino alla data fissata per l'udienza, l'attività della parte conserva efficacia processuale.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di appello per diserzione dell'udienza non è legittima quando la parte abbia comunque depositato le note di trattazione scritta prima della data dell'udienza, pur oltre il termine ordinatorio assegnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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