Sentenza del 23/05/2022 n. 156 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Liquidazione spese avvocati - Riduzione per i dipendenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento relativa a cartella esattoriale e due avvisi di accertamento; il contribuente chiedeva l'annullamento per nullità degli atti e, in sede di appello, denunciava omissione di pronuncia su questioni decisive (mancata prova della definitività dell'accertamento relativo alla società di cui era socio) e carenza del potere dirigenziale di chi aveva sottoscritto gli avvisi (violazione art. 42 DPR 600/1973 e art. 7 L. 212/2000). L'Amministrazione si costituiva e proponeva appello incidentale relativo alla liquidazione degli onorari di giudizio.
La decisione
La CTR ha dichiarato l'appello principale del contribuente inammissibile per carenza di specificità delle censure in grado d'appello (mancanza di motivazione adeguata che indichi quale statuizione si chiede di riformare e perché). Ha invece accolto l'appello incidentale dell'Amministrazione e ha disposto la refusione delle spese del presente giudizio e del primo grado in favore della parte resistente, liquidando gli onorari complessivi in euro 2.000, oltre accessori. La decisione richiama il principio secondo cui, quando la parte pubblica è assistita dai propri funzionari o dipendenti e ottiene vittoria, la liquidazione delle spese va fatta applicando la tariffa/parametri degli avvocati con una riduzione del 20% dei compensi spettanti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 2‑bis
Il riferimento ai compensi per l'attività difensiva conferma il diritto dell'ente pubblico alla rifusione dei costi e alla liquidazione dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti; la liquidazione deve seguire la tariffa o i parametri vigenti per gli avvocati con una riduzione del 20%.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42, comma 1
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la validità formale degli avvisi (presunta carenza del potere di chi ha sottoscritto). La Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificità probatoria, quindi inidonea a contrastare la regolare notifica/validità degli atti.
Richiamata dal ricorrente per dedurre inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza di potere dirigenziale; la Commissione ha richiesto argomentazione specifica e prove che non sono state fornite, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. ord. n. 5864/2019
ordinanza n. 5864 del 28/02/2019
Giurisprudenza richiamata sul principio che l'appello, anche se sintetico, è ammissibile se contiene motivazione interpretabile in modo inequivoco; tuttavia nel caso concreto la motivazione è risultata insufficiente.
Cass. ord. n. 1461/2017
ordinanza n. 1461 del 20/01/2017
Riferimento alla necessità che l'appello contenga censure espresse e motivate sul percorso logico‑giuridico del giudice di prime cure; orientamento applicato dalla CTR per dichiarare l'appello inammissibile.
Cass. V, ord. n. 27634/2021
ordinanza n. 27634 dell'11/10/2021
Confermato il principio che la parte pubblica assistita da propri dipendenti ha diritto alla liquidazione delle spese secondo tariffa/parametri con una riduzione del 20%: giurisprudenza di supporto al criterio adottato dalla CTR.
Massime di principio
- Quando un contribuente impugna un'intimazione di pagamento, deve impugnare anche gli atti presupposti o motivare chiaramente perché non lo abbia fatto; il mancato esercizio dell'impugnazione degli atti presupposti può portare all'inammissibilità del ricorso.
- In appello è indispensabile fornire motivazioni specifiche e articolate che identifichino chiaramente le statuizioni contestate e le ragioni giuridiche della censura; affermazioni generiche o marginali sono frequentemente causa di inammissibilità.
- Se la parte pubblica è rappresentata o assistita in giudizio dai propri funzionari o dipendenti e ottiene il successo, ha diritto alla rifusione delle spese: la liquidazione si effettua applicando la tariffa o i parametri per gli avvocati, ma con riduzione del 20% dei compensi spettanti (principio consolidato).
- Le censure sulla regolarità formale degli atti dell'Amministrazione (es. carenza del potere di firma) richiedono specifica allegazione e prova; mere enunciazioni non sono sufficienti.
- Gli appelli incidentali relativi alla liquidazione delle spese possono essere accolti anche quando l'appello principale è inammissibile, se ne ricorrono i presupposti sostanziali.
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