Sentenza del 23/05/2022 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Rimborsi IVA - Le linee guida dettate con riferimento alla VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio in data 17-5-1977 indicano come occorre distinguere tra "condizioni sostanziali" del diritto alla detrazione d'imposta ed adempimento di "obblighi formali" - Sussiste - La violazione formale è da ritenersi irrilevante laddove il soggetto passivo è titolare sostanziale del diritto di detrarre l'imposta assolta a monte - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva richiesto il rimborso IVA per l'anno 2017 dell'importo di euro 132.000, richiesta rigettata dall'Agenzia delle Entrate. La controversia verteva sulla rilevanza di presunte violazioni di obblighi formali (tenuta contabile, fatturazione, ecc.) ai fini del diritto a detrazione e rimborso IVA, e sulla individuazione del soggetto titolare del diritto (la "partita IVA" o la società come soggetto unico nonostante avesse due partite IVA, italiana e lussemburghese). La difesa della ricorrente si fondava sul principio, ricavato dalla VI direttiva 77/388/CEE e dalla giurisprudenza comunitaria, che le violazioni meramente formali non possono precludere il diritto alla detrazione/rimborso quando risultino comunque provate le condizioni sostanziali del diritto e l'Amministrazione dispone delle informazioni necessarie per verificare che il soggetto passivo è il destinatario dell'operazione e debitore dell'IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società "P.". È stato riaffermato che il titolare del diritto alla detrazione e al rimborso è la società (soggetto giuridico ed economico) e non la singola partita IVA. Si è applicato il principio secondo cui la violazione di obblighi formali è irrilevante ai fini del rapporto impositivo se l'Amministrazione dispone comunque delle informazioni necessarie per dimostrare l'esistenza delle condizioni sostanziali del diritto a detrazione. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate in euro 7.000 oltre oneri di legge se dovuti.
Norme richiamate
VI direttiva 77/388/CEE
Distingue tra condizioni sostanziali del diritto alla detrazione (art.17-18) e obblighi formali/di controllo che gli Stati possono prevedere (art.22). Le violazioni formali non possono precludere il diritto a detrazione se le condizioni sostanziali risultano soddisfatte e se l'Amministrazione dispone delle informazioni necessarie per verificarlo.
Sentenza Corte di Giustizia C-95/07 (Ecotrade) e altre giurisprudenze comunitarie
C-95/07; C-392/09; C-385/09; C-438/09; C-284/11; C-85/95; C-146/05
La giurisprudenza UE afferma che gli Stati membri possono esigere obblighi documentali per prevenire frodi, ma non possono stabilire prove legali esclusive che impediscano al contribuente di fornire altri mezzi di prova. Le inadempienze formali sono rilevanti solo se impediscono di provare le condizioni sostanziali dell'operazione o se sottendono frode o rischio di perdita di gettito.
Cass. sez. V, n. 11168/2014
massima richiamata in motivazione
Richiama e riepiloga l'indirizzo del diritto UE sulla distinzione fra requisiti sostanziali e formali e sull'irrellevanza delle violazioni formali quando non ostacolano la prova delle condizioni sostanziali.
Massime di principio
- In casi di rimborsi/detraibili IVA occorre distinguere fra condizioni sostanziali (essere soggetto passivo, acquisti impiegati in operazioni imponibili, imposta esigibile) e obblighi formali previsti dalla normativa nazionale ai fini di controllo.
- La mancata osservanza di obblighi formali (es. irregolarità nella fatturazione o nella tenuta della contabilità) non legittima automaticamente il diniego del rimborso IVA se l'Amministrazione dispone comunque delle informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni sostanziali del diritto sono state soddisfatte.
- Gli Stati membri possono prevedere obblighi documentali e sanzioni per inadempienze formali, ma non possono imporre mezzi di prova esclusivi che precludano al contribuente l'uso di altre prove riconosciute dall'ordinamento interno.
- La rilevanza di eventuali violazioni formali è essenzialmente probatoria: l'onere di accertare se le condizioni sostanziali sussistono rimane compito dell'Amministrazione e, in ultima istanza, del giudice di merito.
- In situazioni in cui il contribuente abbia più partite IVA o posizioni formali diverse, va valutata la realtà economica e giuridica: il diritto spetta al soggetto giuridico/economico effettivo, non meramente alla partita IVA, se risulta che la stessa entità economica è il beneficiario delle operazioni.
- Prassi consigliata per contribuenti: conservare e predisporre tutta la documentazione possibile; se mancano documenti formali, fornire ogni altra prova "inconfutabile" dell'operazione (contratti, pagamenti, corrispondenza commerciale, registrazioni bancarie) affinché l'Amministrazione non possa fondatamente negare il diritto per sole ragioni formali.
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