Sentenza del 23/05/2022 n. 1725 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha proposto opposizione avverso intimazione di pagamento richiamante diverse cartelle esattoriali, deducendo la prescrizione di alcuni crediti. L'Agenzia ha impugnato la pronuncia di primo grado, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione e, nel merito, contestando la declaratoria di prescrizione per taluni carichi. In appello l'Ufficio ha depositato atti ritenuti idonei a interrompere la prescrizione (avviso di intimazione del 21/12/2015 e relate di notifica per giacenza), e la CTR ha esaminato la questione alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione circa l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento e la natura del termine prescrizionale dei crediti erariali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione: ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'intimazione ritenendo l'intimazione impugnabile, ha ritenuto validi gli atti prodotti in appello come interruttivi della prescrizione e, sulla base della prevalente giurisprudenza che riconosce ai crediti erariali il termine di prescrizione ordinario decennale (art. 2946 c.c.), ha dichiarato legittima la pretesa tributaria (ovvero ha annullato la declaratoria di prescrizione pronunciata in parte dalla CTP). Ha inoltre compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'intimazione di pagamento non è espressamente elencata dall'art. 19 ma, secondo la Cassazione, l'impugnazione dell'atto è ammessa come estensione della tutela; pertanto l'opposizione è ammissibile.
termine ordinario di prescrizione decennale
I crediti erariali sono assoggettati al termine decennale di prescrizione perché ogni obbligazione tributaria annuale è autonoma e non costituisce prestazione periodica continuativa.
prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche
Non applicabile ai tributi annuali secondo la giurisprudenza citata: la norma delle prestazioni periodiche non si estende alle singole obbligazioni tributarie annuali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n.3259/2019; n.2616/2015; n.14765/2016; n.26129/2017; n.16611/2020; n.12740/2020; n.33266/2019; n.32308/2019; n.9906/2018; n.19167/2016; n.24322/2014; n.22977/2010; n.2941/2007
La Cassazione ha stabilito che l'intimazione di pagamento è impugnabile e che la prescrizione dei crediti erariali è decennale; inoltre ha chiarito che atti come intimazioni e relate di notifica interrompono la prescrizione.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento è impugnabile: il contribuente può proporre opposizione anche se l'atto non è espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. n.546/1992.
- I crediti erariali relativi ad annualità fiscali sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), non al quinquennale per prestazioni periodiche (art. 2948 n.4 c.c.).
- Atti come avvisi di intimazione e relate di notifica per giacenza interrompono la prescrizione e possono essere prodotti anche in sede d'appello per contestare la declaratoria di prescrizione.
- Se l'Amministrazione prova l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, la declaratoria di prescrizione formulata in primo grado può essere revocata in appello.
- Quando una eccezione preliminare dell'Amministrazione è ritenuta infondata (es. sulla inammissibilità dell'impugnazione), il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
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