Cassazione Civile, Ordinanza n. 26994/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussori)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di finanziamenti concessi a una società operante in ambito sanitario, assistiti da fideiussioni prestate dai soci e familiari. Uno dei fideiussori, dopo aver pagato alla banca l'intero importo richiesto a titolo di garanzia, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della madre, qualificata come cofideiussore, per il rimborso della quota di spettanza. L'opposizione al decreto era stata accolta in appello, sul rilievo che le fideiussioni contenevano una clausola che subordinava l'azione di regresso o surroga all'integrale estinzione di ogni ragione di credito della banca, circostanza non verificatasi. Nel ricorso per cassazione il fideiussore ha dedotto, con il primo motivo, vizi della procura alle liti della opponente in appello, sostenendo che il mandato fosse invalido perché non apposto correttamente e perché il nominativo del difensore sarebbe stato sostituito e occultato; con il secondo motivo ha contestato l'interpretazione della clausola di fideiussione e la conseguente negazione del diritto di regresso verso gli altri cofideiussori, sostenendo che il pactum de non petendo con la banca non eliminava il suo diritto di recuperare pro quota il residuo dai coobbligati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, perché non confrontava le censure con la motivazione della sentenza impugnata e, quanto al dedotto omesso esame, si scontrava con il limite della doppia conforme; ha inoltre osservato che la contestazione sulla falsità della procura avrebbe richiesto querela di falso. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché mirava, sotto l'apparente veste di violazione di legge, a ottenere una nuova lettura delle clausole contrattuali e delle risultanze di causa, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati. La Corte ha anche escluso l'esistenza di un giudicato esterno rilevante. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al ricorrente l'onere di specificità dei motivi di ricorso, con indicazione delle norme asseritamente violate, del loro contenuto precettivo e del raffronto con la decisione impugnata.
la censura di violazione di legge e quella di omesso esame del fatto decisivo sono ammissibili solo se correttamente prospettate e non possono essere usate per sollecitare una nuova valutazione del merito.
in presenza di doppia conforme non è proponibile in cassazione la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che sia dimostrata la diversità delle ragioni decisorie dei due gradi.
le dichiarazioni rese in interrogatorio libero non hanno valore di confessione giudiziale, ma solo di elemento sussidiario di convincimento.
richiamato dalla parte ricorrente in tema di fideiussione per obbligazioni future; la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione nel merito, perché assorbe la censura per inammissibilità.
richiamato dal ricorrente in tema di regresso tra condebitori/fideiussori; la Corte non esamina il merito della doglianza per difetto di specificità.
richiamato dalla parte resistente in opposizione come causa di estinzione della fideiussione; non oggetto di una statuizione di diritto autonoma in cassazione.
richiamato dalla parte resistente in opposizione come profilo di liberazione del fideiussore; non oggetto di una statuizione di diritto autonoma in cassazione.
richiamato in relazione all'azione di regresso tra coobbligati solidali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
richiamato quale norma sulla vincolatività del contratto, senza una decisione di merito autonoma.
le censure in cassazione contro l'interpretazione del contratto devono indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto la sentenza se ne sia discostata.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
norma che ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
richiamato dal ricorrente nel contesto della pretesa esistenza di un giudicato, ma la Corte esclude che ricorrano i presupposti del giudicato esterno.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto vizio processuale, senza autonoma decisione di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti: chi deduce violazione di legge deve indicare con precisione le norme violate, il loro precetto e il punto della sentenza incompatibile con esso; non basta un richiamo generico di molte disposizioni.
- Non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito: l'interpretazione delle risultanze istruttorie e del contratto è riservata al giudice di merito, salvo violazione concreta dei canoni ermeneutici o motivazione apparente.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado.
- Le dichiarazioni rese in interrogatorio libero non costituiscono confessione giudiziale, ma soltanto un elemento sussidiario di prova, apprezzabile discrezionalmente dal giudice di merito.
- Se si contesta la falsità materiale di una procura alle liti o di una sottoscrizione, la contestazione deve essere veicolata con lo strumento della querela di falso, non con una mera doglianza di legittimità.
- La clausola di un contratto di fideiussione che subordina il regresso o la surroga all'integrale estinzione di ogni ragione creditizia della banca può legittimamente essere interpretata come condizione sospensiva dell'esercizio dell'azione di recupero verso i coobbligati, quando tale lettura sia coerente con il testo negoziale.
- Il giudicato esterno è configurabile solo in presenza di identità di rapporto giuridico e di parti tra il precedente giudizio e quello successivo; in difetto di tali presupposti, non produce effetti vincolanti nel nuovo processo.
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