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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15226/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione notificato dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che rivestiva la qualità di legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica, in relazione a sanzioni conseguenti ad accertamento di maggior reddito non dichiarato ai fini IRES e IRAP per l'anno 2010. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto perché ritenuto viziato dalla mancata allegazione, al momento della notifica, dell'avviso di accertamento presupposto. L'Agenzia aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile per tardività della notificazione. In cassazione l'Amministrazione ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 51 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 155 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'appello era tempestiva perché il termine scadeva di sabato e l'atto era stato richiesto il lunedì successivo. La Corte ha però rilevato, in via preliminare, che la notifica del ricorso per cassazione era stata inizialmente eseguita a un indirizzo incompleto del difensore domiciliatario, con esito negativo, e che la rinnovazione era avvenuta solo oltre un anno e mezzo dopo; ha quindi ritenuto imputabile alla ricorrente l'errore nella prima notificazione e non osservato il requisito della pronta riattivazione del processo notificatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la prima notificazione del ricorso per cassazione non fosse andata a buon fine per un errore imputabile alla stessa notificante, che aveva indicato un indirizzo del difensore domiciliatario incompleto, e che la successiva rinnovazione fosse stata effettuata con ritardo incompatibile con il principio della tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori e spese prenotate a debito; la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge processuale; la Corte non è entrata nel merito del motivo perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 51 d.lgs. n. 546/1992

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la tempestività dell'appello, in combinato disposto con il calcolo dei termini processuali.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare che, essendo il termine in scadenza di sabato, la notificazione effettuata il lunedì successivo era tempestiva.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte, per il principio secondo cui, in caso di notificazione non andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, la riattivazione del processo notificatorio deve avvenire con immediatezza, senza superare il limite temporale pari alla metà dei termini di impugnazione, salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, la parte interessata deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e comunque entro un tempo non superiore, di regola, alla metà del termine di impugnazione, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
  • Se l'esito negativo della notificazione dipende da un errore imputabile al notificante, non opera la salvaguardia degli effetti della richiesta originaria e il successivo rinnovo tardivo non impedisce la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione.
  • L'indicazione di un indirizzo incompleto o non idoneo del destinatario della notificazione è imputabile al notificante quando l'errore dipende dalla sua errata individuazione del domicilio processuale del difensore.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancata tempestiva e corretta rinnovazione della notificazione del ricorso, dopo un primo esito negativo, comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, con conseguente soccombenza della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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