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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20626/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia trae origine da accordi intercorsi tra due imprese in vista della partecipazione e dell'esecuzione congiunta di lavori di realizzazione di due dighe in Libia. Una delle imprese sosteneva che l'altra non avesse rispettato gli impegni assunti circa il riparto delle quote di esecuzione del subappalto/appalto e chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno. Dopo una prima fase processuale culminata in una pronuncia di accertamento dell'an debeatur favorevole alla danneggiata e in una successiva decisione sul quantum poi cassata senza rinvio per difetto di procura nell'appello relativo al quantum, la controversia era stata riassunta davanti al Tribunale di Milano per la determinazione del danno. Il Tribunale aveva riconosciuto un importo risarcitorio, poi confermato dalla Corte d'appello di Milano. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul giudicato e sull'efficacia espansiva esterna, sostenendo che la cassazione senza rinvio della sentenza sul quantum e il preteso vizio della procura avrebbero travolto anche il giudicato sull'an e reso inammissibile la nuova domanda; 2) violazione delle norme su onere della prova, risarcimento del danno e liquidazione equitativa, contestando che il danno da lucro cessante fosse stato provato solo presuntivamente e che la quantificazione fosse avvenuta senza prova rigorosa; 3) vizio di motivazione e violazione delle regole sulle preclusioni processuali, per avere la Corte territoriale ritenuto tardive alcune contestazioni relative ai criteri di calcolo del lucro cessante, agli oneri fiscali e all'embargo sulla Libia.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la cassazione senza rinvio della sentenza definitiva sul quantum, pronunciata per difetto di procura dell'appellante, non abbia travolto il giudicato formatosi sulla sentenza parziale d'appello sull'an, che restava ferma e idonea a fondare un autonomo giudizio di quantificazione del danno. Ha inoltre affermato che il danno da mancato guadagno può essere provato anche per presunzioni, purché sorretto da elementi concreti e da un giudizio di probabilità, e che la liquidazione equitativa è consentita quando la misura del danno sia difficile da provare specificamente. Infine, ha ritenuto corretta la declaratoria di tardività delle nuove eccezioni o contestazioni sollevate per la prima volta in appello. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    l'efficacia espansiva esterna opera in senso caducatorio riflesso quando viene riformata la pronuncia sul quantum, non nel senso inverso di travolgere il giudicato già formatosi sull'an

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato formale e sostanziale formatosi sulla decisione sull'an

  • art. 358 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente nella doglianza sul preteso travolgimento del giudizio di appello

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'inammissibilità della nuova domanda in presenza di giudicato sostanziale

  • art. 278, primo comma, c.p.c.

    consente la separazione tra decisione sull'an e successiva liquidazione del quantum

  • art. 163, secondo comma, n. 6, c.p.c.

    la procura va indicata nell'atto di citazione se già rilasciata, ma il suo difetto non integra un requisito essenziale dell'atto idoneo a impedire l'introduzione del processo

  • art. 164 c.p.c.

    il difetto di procura non è tra i vizi che determinano la nullità dell'atto introduttivo nei termini richiamati dalla Corte

  • art. 161, primo comma, c.p.c.

    i vizi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione; in mancanza di impugnazione tempestiva la sentenza passa in giudicato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio sul danno

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per la risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante

  • art. 1226 c.c.

    legittima la liquidazione equitativa quando il danno non possa essere provato nel preciso ammontare

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare una motivazione apparente o incomprensibile

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al preteso automatismo presuntivo

  • art. 345, secondo comma, c.p.c.

    in appello non possono proporsi per la prima volta eccezioni in senso stretto o fatti impeditivi/modificativi non rilevabili d'ufficio

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per censurare la sufficienza della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    previsto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 2729 c.c.

    la presunzione di profitto dell'appaltatore è ammissibile se sorretta da elementi sintomatici e conforme ai canoni della prova presuntiva

  • art. 1671 c.c.

    richiamato in giurisprudenza comparata per l'ammissibilità della liquidazione equitativa del mancato guadagno dell'appaltatore in caso di recesso del committente

Massime di principio

  • Quando la sentenza sull'an debeatur è passata in giudicato, la successiva cassazione senza rinvio della decisione sul quantum per un vizio processuale del gravame non travolge il giudicato già formatosi sull'an, che resta idoneo a fondare un autonomo giudizio di liquidazione del danno.
  • L'efficacia espansiva esterna dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. opera in via riflessa quando viene meno la decisione dipendente, ma non consente di rimettere in discussione una pronuncia pregiudiziale sull'an ormai definitiva.
  • Il difetto di procura alle liti non rende inesistente l'atto di citazione o di appello, ma può incidere sulla validità della sentenza resa nel relativo processo; tuttavia, se il vizio non è tempestivamente dedotto nei mezzi di impugnazione consentiti, la decisione può comunque passare in giudicato.
  • Il danno patrimoniale da lucro cessante può essere provato anche in via presuntiva, purché vi siano elementi concreti e un ragionamento probabilistico serio che dimostri, con sufficiente attendibilità, l'utilità patrimoniale perduta.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è ammissibile quando la misura del mancato guadagno sia difficile da provare con precisione, ma presuppone l'accertamento dell'an del danno e l'esistenza di basi fattuali affidabili per la stima.
  • In appello non possono essere introdotte per la prima volta eccezioni in senso stretto o fatti impeditivi/modificativi della pretesa che non siano rilevabili d'ufficio; la genericità di allegazioni pregresse non equivale a specifica deduzione del fatto impeditivo.
  • Nel valutare il lucro cessante derivante dall'esclusione da una commessa, il giudice può considerare la specificità dell'appalto, l'organizzazione dell'impresa, la presenza sul mercato e le condizioni operative concrete per stimare il profitto presumibile dell'impresa danneggiata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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