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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12551/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dall’acquisto, da parte di una società, di due lotti inseriti in un comparto originariamente unitario e oggetto di precedenti atti di compravendita nei quali erano stati pattuiti vincoli edilizi: numero massimo di edifici realizzabili, altezza, rapporto di copertura e destinazione abitativa, richiamati anche nell’atto di acquisto del 2002. I proprietari confinanti o loro aventi causa hanno sostenuto che tali clausole integrassero servitù reciproche trascritte e opponibili, e hanno chiesto la demolizione delle opere eseguite in violazione dei vincoli nonché il risarcimento del danno. La società convenuta ha resistito deducendo che si trattasse di meri obblighi personali o di semplici prescrizioni programmatiche, non opponibili ai terzi, oltre a eccepire la prescrizione del diritto azionato e a contestare l’interpretazione delle clausole edilizie e l’an della condanna risarcitoria. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: violazione dell’art. 1029 c.c. sulla costituzione di servitù per vantaggio futuro; prescrizione del diritto ex art. 1073 c.c.; travisamento della prova e omesso esame circa il numero e la configurazione dei corpi di fabbrica e il contenuto dei vincoli; violazione delle norme sul risarcimento del danno per avere la Corte d’appello riconosciuto un danno in re ipsa e quantificato equitativamente il pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le clausole contenute negli atti di compravendita del 1968 e del 1973 avessero costituito servitù reciproche con effetto reale immediato, aventi ad oggetto limiti di edificabilità sui lotti e non semplici obblighi personali. Ha inoltre affermato che tali servitù erano opponibili alla società acquirente, sia perché il titolo era stato richiamato e accettato nell’atto di acquisto del 2002, sia perché la trascrizione dell’atto di provenienza, unita alla menzione specifica delle servitù nel successivo titolo, rendeva il vincolo opponibile ai terzi. È stata esclusa la prescrizione, poiché il termine decorre dalla concreta violazione del vincolo e non dalla stipulazione originaria della clausola. Sono state respinte anche le censure sul fatto che i vincoli riguardassero solo la destinazione abitativa e non il numero delle costruzioni, e sul preteso travisamento della prova. Infine, la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione del danno, desunto dalla violazione delle servitù e determinato equitativamente. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1029 c.c.

    La servitù può essere costituita anche per un vantaggio futuro, purché esistano sin dalla costituzione tutti gli elementi necessari del rapporto reale; diversa è l’ipotesi, eccezionale, della servitù a favore di un edificio da costruire, che integra solo un rapporto obbligatorio fino alla costruzione.

  • art. 1073 c.c.

    Per le servitù negative e continue la prescrizione decorre dal compimento del fatto impeditivo dell’esercizio del diritto, cioè dalla concreta violazione del vincolo, non dal momento della sua stipulazione.

  • art. 1079 c.c.

    In caso di violazione della servitù prediale, il titolare del fondo dominante può agire con azione confessoria per ottenere la rimessione in pristino e il risarcimento del danno.

  • art. 2043 c.c.

    La violazione di un vincolo reale di edificabilità può integrare un danno risarcibile, desumibile dalla lesione dell’utilità protetta dalla servitù.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno segue i criteri di cui agli artt. 1223 e 1226 c.c., potendo il giudice procedere in via equitativa.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno conseguenti in modo immediato e diretto alla violazione.

  • art. 1226 c.c.

    Quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul danno in re ipsa è stata respinta anche perché la Corte ha ricavato il pregiudizio dalla violazione del vincolo e dalla conseguente minorazione del godimento del fondo.

  • art. 2643, n. 1, c.c.

    Richiamato per individuare la trascrizione del trasferimento della proprietà; la Corte distingue tale trascrizione da quella del titolo costitutivo della servitù.

  • art. 2643, n. 4, c.c.

    La costituzione delle servitù deve essere oggetto di trascrizione per essere opponibile ai terzi, salvo che il vincolo risulti inequivocabilmente menzionato nel successivo atto di acquisto.

  • art. 2659, n. 2, c.c.

    La nota di trascrizione deve consentire l’individuazione del vincolo reale senza incertezze.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria illustrativa, che non può integrare il ricorso con nuove allegazioni.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge proposti dalla ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la doglianza di nullità della sentenza per asserito travisamento della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per le censure di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le clausole con cui, in un frazionamento e vendita di aree edificabili, si impongono limiti al numero di fabbricati, all’altezza e al rapporto di copertura possono integrare servitù reciproche aventi carattere reale, anche se il contratto non usa espressamente il termine "servitù".
  • Per distinguere tra servitù immediatamente costituite e mere obbligazioni future occorre verificare se, al momento del negozio, esistano già fondo servente e fondo dominante e se l’utilitas sia attuale o quantomeno potenziale; se il vincolo inerisce ai suoli, la servitù sorge subito.
  • La servitù prediale è opponibile ai successivi acquirenti quando il titolo costitutivo è trascritto oppure quando il vincolo risulta in modo specifico e inequivoco dall’atto di trasferimento successivo; un richiamo generico o di stile non è sufficiente.
  • Nel caso di servitù negative o continue, il termine di prescrizione non decorre dalla stipula della clausola, ma dal primo fatto che impedisce l’esercizio del diritto e ne determina la violazione.
  • La violazione di una servitù prediale consente l’azione confessoria e può legittimare anche il risarcimento del danno, che il giudice può desumere dalla compressione dell’utilità del fondo e liquidare in via equitativa quando il preciso ammontare non sia provabile.
  • In cassazione non possono essere introdotte con la memoria illustrativa nuove questioni o nuove allegazioni di fatto non dedotte nel ricorso, e il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza indicando dove e come le questioni siano state sollevate nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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