Cassazione Civile, Ordinanza n. 36118/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava maggiore IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2012 nei confronti di una società e dei suoi soci. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’atto ritenendo illegittimo l’accertamento per omesso contraddittorio preventivo sia verso la società sia verso i soci. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale non fosse in ogni caso obbligatorio e che, comunque, la contribuente non avesse allegato in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere in sede amministrativa. La Corte ha rilevato che la CTR non aveva distinto tra tributi armonizzati e non armonizzati e non aveva verificato, quanto all’IVA, l’assolvimento dell’onere di specifica enunciazione delle ragioni difensive che avrebbero potuto essere spese nel contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’accoglimento è fondato sull’erronea applicazione dei principi in tema di contraddittorio endoprocedimentale: per l’IVA, tributo armonizzato, occorre distinguere l’ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, in cui il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, opera in modo pieno, dalle ipotesi di accertamento a tavolino, nelle quali il contraddittorio rileva solo se la parte dimostra in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere. La CTR non aveva compiuto questa verifica.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Il termine dilatorio e la tutela del contraddittorio endoprocedimentale operano nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente; l’annullamento dell’atto per emissione ante tempus discende dalla violazione di tale garanzia. Negli accertamenti a tavolino non opera automaticamente lo stesso regime.
La parte che invoca l’invalidità dell’accertamento per mancato contraddittorio deve allegare e dimostrare in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere, nei casi in cui tale onere è richiesto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato dedotto come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel sistema del contenzioso tributario, il contraddittorio endoprocedimentale non ha portata uniforme: per i tributi armonizzati esiste un obbligo generale solo nei limiti delineati dalla giurisprudenza, mentre per i tributi non armonizzati esso sussiste soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Nell’ipotesi di accertamento a tavolino, la mera deduzione della mancata instaurazione del contraddittorio non basta da sola a determinare l’invalidità dell’atto quando la legge non prevede un obbligo generalizzato: occorre una concreta allegazione delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere.
- L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica ai controlli eseguiti presso la sede del contribuente e non si estende automaticamente agli accertamenti fondati su dati acquisiti documentalmente o già disponibili presso l’Amministrazione.
- Quando il giudice tributario annulla un avviso per omesso contraddittorio, deve distinguere tra IVA e imposte non armonizzate e verificare, per i tributi armonizzati in caso di accertamento a tavolino, se il contribuente abbia assolto l’onere di specifica enunciazione delle ragioni difensive omesse.
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