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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22093/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti in materia successoria. Nel primo, i figli del defunto e la coniuge separata contestavano un testamento olografo con cui il de cuius aveva nominato unica erede la convivente, chiedendone la nullità, l’annullamento o, in subordine, la riduzione per lesione di legittima; in via riconvenzionale si discuteva anche della divisione del compendio ereditario. Nel secondo, gli stessi attori chiedevano di accertare che un immobile di Triggiano dovesse rientrare nell’asse del de cuius perché un precedente testamento della nonna del de cuius sarebbe stato tacitamente revocato da un testamento successivo, con conseguente esclusione del legato a favore della ricorrente. La Corte d’appello aveva confermato che il secondo testamento della nonna istituiva il figlio erede di tutta la restante proprietà, comprendendo anche l’immobile già oggetto di legato nel testamento precedente, con incompatibilità oggettiva e conseguente revoca tacita delle disposizioni anteriori. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 682 e 1367 c.c., sostenendo che non vi fosse incompatibilità certa tra i due testamenti della nonna e che il giudice di merito non avesse applicato correttamente il criterio di conservazione e il favor testamenti; ha inoltre richiamato il comportamento del padre che aveva pubblicato entrambi i testamenti e pagato l’imposta di successione, prospettando una rinuncia abdicativa in suo favore. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 74 D.P.R. 115/2002 per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. I resistenti hanno chiesto il rigetto e, in via incidentale, la cancellazione di espressioni ritenute offensive nel ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Corte territoriale si era conformata al principio secondo cui, in presenza di più testamenti successivi, il posteriore revoca solo le disposizioni incompatibili del precedente e la revoca implicita dell’intero testamento anteriore si configura solo quando non ne sia possibile la sopravvivenza residua. Ha valorizzato l’interpretazione del secondo testamento della nonna come institutio ex re certa del figlio a erede di tutti i beni residui al momento della morte, con inclusione dell’immobile di Triggiano e incompatibilità oggettiva con il precedente legato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è provvedimento autonomamente impugnabile ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e non può essere censurato con ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito. È stata respinta anche la richiesta dei controricorrenti di cancellazione delle frasi reputate offensive, ritenute inserite nel contesto difensivo e non di per sé offensive. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 682 c.c.

    La revoca tacita di disposizioni testamentarie anteriori opera solo per le clausole incompatibili del testamento successivo; la revoca dell’intero testamento precedente è ravvisabile solo se non ne sia possibile la sopravvivenza residua.

  • art. 1367 c.c.

    Il criterio di conservazione del negozio è richiamato anche in materia testamentaria: tra più significati possibili va preferito quello che consente la massima conservazione delle disposizioni di ultima volontà.

  • art. 588, comma 2, c.c.

    L’espressione con cui il testatore lascia "tutta la restante proprietà" può integrare una istituzione di erede a titolo universale mediante institutio ex re certa.

  • art. 649 c.c.

    Il legato produce effetto solo alla morte del testatore; prima di tale momento il bene resta nel patrimonio del disponente, salvo revoca.

  • art. 590 c.c.

    Invocato dalla ricorrente, è stato ritenuto non pertinente perché nella specie non si discuteva di testamento invalido da confermare o eseguire volontariamente.

  • art. 624 c.c.

    Richiamato in appello incidentale come base per chiedere l’annullamento del testamento per vizi della volontà.

  • art. 253 c.c.

    Richiamato per escludere l’efficacia della disposizione testamentaria che pretendeva di attribuire a un soggetto uno status incompatibile con quello di figlio di altro soggetto.

  • art. 1350 n. 5 c.c.

    La rinuncia abdicativa a diritti reali richiede la forma scritta ad substantiam.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura in calce o a margine alla memoria di nomina del nuovo difensore è ammessa nei soli giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore della L. 69/2009.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione di legge, ma il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto del corretto veicolo impugnatorio.

  • art. 136, D.P.R. 115/2002

    La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere adottata anche nel provvedimento di merito, ma resta autonomamente impugnabile con lo specifico rimedio previsto dalla legge.

  • art. 170, D.P.R. 115/2002

    È il rimedio impugnatorio autonomo avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 74, D.P.R. 115/2002

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la revoca del beneficio, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 89, comma 2, c.p.c.

    La domanda di cancellazione delle espressioni offensive è stata esaminata e rigettata perché le frasi erano ritenute funzionali alla difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di più testamenti successivi, la revoca tacita del testamento anteriore va riconosciuta solo nei limiti della incompatibilità oggettiva tra le disposizioni successive e quelle precedenti; non basta una mera diversa formulazione se è possibile una lettura coordinata e conservativa.
  • L’interpretazione del testamento deve privilegiare il significato che consente la sopravvivenza e la massima efficacia delle disposizioni di ultima volontà, applicando anche in ambito successorio il principio di conservazione del negozio.
  • L’espressione con cui il testatore dispone di "tutta la restante proprietà" può valere, in un contesto letterale e sistematico coerente, come istituzione ereditaria a titolo universale su tutti i beni residui al momento della morte, anche se uno o più beni erano stati già contemplati in precedenti disposizioni a titolo di legato.
  • Il legato non trasferisce il bene prima dell’apertura della successione: il bene oggetto di legato resta nel patrimonio del testatore fino alla morte e può quindi rientrare nella successiva istituzione ereditaria se il testamento posteriore è incompatibile con il precedente legato.
  • La rinuncia abdicativa a diritti reali richiede un rigoroso requisito formale e non può essere desunta da atti dovuti o da comportamenti non univoci; la deduzione di una tale rinuncia non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non proposta nei gradi di merito.
  • La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se inserita nella sentenza di merito, conserva autonoma natura impugnatoria e deve essere contestata con il rimedio speciale previsto dal testo unico spese di giustizia, non con il ricorso per cassazione contro la decisione sostanziale.
  • Le espressioni critiche contenute nell’atto difensivo non sono cancellabili quando, pur severe, risultino funzionali alla prospettazione della tesi difensiva e non presentino un contenuto intrinsecamente offensivo estraneo alla causa.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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