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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20871/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società convenzionata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di maggiorazioni percentuali collegate agli indici ISTAT, in esecuzione di un protocollo d'intesa e di atti regionali relativi ai corrispettivi per esami clinici e prestazioni rese in regime di convenzionamento. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione sostenendo che le somme non fossero dovute, perché mancava un meccanismo automatico di rideterminazione tariffaria regionale e perché le prestazioni rese ai sensi dell'art. 44 l. n. 833/1978 non rientravano nell'ambito applicativo degli atti regionali invocati, riferiti invece alle prestazioni riabilitative ex art. 26 l. n. 833/1978. In appello la decisione di primo grado era stata confermata. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sull'effetto devolutivo dell'appello e la pretesa rinuncia dell'eccezione dell'azienda sanitaria per mancata proposizione di appello incidentale; dall'altro la violazione degli atti normativi e amministrativi richiamati e l'omessa pronuncia su un fatto decisivo, sostenendo che fosse comunque dovuto l'aggiornamento periodico delle tariffe.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che la sentenza d'appello, non notificata, era stata depositata il 10 giugno 2015, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 25 luglio 2016, oltre il termine ultimo calcolato alla luce della riduzione del periodo feriale da 46 a 31 giorni disposta dal d.l. n. 132/2014, applicabile dal 2015. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto, ove dovuto, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti dell'effetto devolutivo e la necessità dell'appello incidentale per riproporre eccezioni non accolte.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla rinuncia alle eccezioni non riproposte in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato quale parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • D.M. 15/4/1994

    Richiamato dalla ricorrente quale fonte dell'obbligo di aggiornamento periodico delle tariffe delle prestazioni sanitarie convenzionate.

  • D.G.R.C. n. 6757/1996

    Richiamata dalla ricorrente come atto regionale recepiente il protocollo d'intesa sui corrispettivi e sulle maggiorazioni tariffarie.

  • D.G.R.C. n. 1874/1998

    Richiamata dalla ricorrente insieme agli altri atti regionali a sostegno della pretesa tariffaria.

  • D.G.R.C. n. 3094/2000

    Richiamata dalla ricorrente insieme agli altri atti regionali a sostegno della pretesa tariffaria.

  • art. 44 l. n. 833/1978

    Citato per individuare il regime delle prestazioni sanitarie che, secondo la resistente, non rientravano nell'ambito degli atti regionali invocati.

  • art. 26 l. n. 833/1978

    Citato per indicare le prestazioni riabilitative cui, secondo la resistente, era limitata l'applicabilità della disciplina regionale richiamata.

  • d.l. n. 132/2014

    Richiamato quale norma che, a decorrere dal 2015, ha ridotto il periodo feriale da 46 a 31 giorni, incidendo sul termine di proposizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto, ove dovuto, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se notificato oltre il termine breve o lungo applicabile, dovendosi computare correttamente il periodo di sospensione feriale secondo la disciplina vigente nel periodo considerato.
  • La tardività del ricorso assorbe ogni esame dei motivi di censura, anche quando essi prospettino violazioni di legge o omessa pronuncia.
  • Ai fini del computo del termine di impugnazione occorre tenere conto delle modifiche normative sopravvenute sulla durata del periodo feriale, se applicabili ratione temporis.
  • In assenza di attività difensiva dell'intimato, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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