Cassazione Penale, Sentenza n. 36750/2026 del 19/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Termini Imerese, quale giudice dell’esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 20 novembre 2023, divenuta irrevocabile il 4 luglio 2025, perché il condannato non aveva demolito entro novanta giorni dal giudicato il manufatto abusivo, come imposto ai sensi dell’art. 165 c.p. La revoca è stata disposta ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, c.p.; dagli accertamenti dei Carabinieri risultava inoltre che il condannato aveva proseguito l’attività abusiva realizzando un ulteriore piano sull’edificio. Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio della motivazione e lesione del diritto di difesa, rilevando che l’ordinanza menzionava inizialmente una diversa sentenza del Tribunale di Palermo, relativa a un altro soggetto. Ha sostenuto che tale riferimento estraneo inficiasse l’iter logico del provvedimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha riconosciuto che l’ordinanza conteneva un riferimento iniziale a una sentenza e a un condannato diversi, ma lo ha qualificato come mero refuso, facilmente riconoscibile alla luce della motivazione successiva, che identificava correttamente la sentenza del 20 novembre 2023, la condanna del ricorrente e l’obbligo di demolizione. La motivazione successiva dava inoltre conto dell’inadempimento sulla base della nota dei Carabinieri del 20 ottobre 2025, e tale parte non era stata contestata nel ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio della motivazione e lesione del diritto di difesa, rilevando che l’ordinanza menzionava inizialmente una diversa sentenza del Tribunale di Palermo, relativa a un altro soggetto.
Il motivo di ricorso per vizio della motivazione non è fondato quando l’errore materiale rilevato nel provvedimento è riconoscibile alla luce delle restanti argomentazioni, che individuano correttamente la decisione e i fatti rilevanti.
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Termini Imerese, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta a Vito Barone con sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese il 20 novembre 2023, irrevocabile il 4 luglio 2025, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., per non avere il condannato adempiuto all’obbligo, al cui adempimento era stato condizionato il beneficio, di demolire il manufatto abusivo entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
La disposizione è applicata alla revoca della sospensione condizionale per il mancato adempimento dell’obbligo di demolizione imposto quale condizione del beneficio.
la quale ha condannato il Barone alla pena di mesi due di arresto ed euro 4.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, con la concessione del beneficio in esame subordinato, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., alla demolizione del manufatto abusivo di cui all’imputazione entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
La sospensione condizionale può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo di demolire il manufatto abusivo entro il termine stabilito dalla sentenza.
la quale ha condannato il Barone alla pena di mesi due di arresto ed euro 4.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, con la concessione del beneficio in esame subordinato, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., alla demolizione del manufatto abusivo di cui all’imputazione entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
La disposizione è richiamata quale norma relativa al concorso di persone nel reato edilizio contestato al condannato.
art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001
la quale ha condannato il Barone alla pena di mesi due di arresto ed euro 4.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, con la concessione del beneficio in esame subordinato, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., alla demolizione del manufatto abusivo di cui all’imputazione entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
La norma identifica il reato edilizio per il quale il condannato era stato giudicato e al quale era collegato l’obbligo di demolizione.
Massime di principio
- Un riferimento a una sentenza o a un soggetto estranei, inserito per mero refuso in un provvedimento, non determina di per sé un vizio della motivazione se il restante apparato argomentativo identifica correttamente la decisione rilevante, il condannato e i presupposti della statuizione.
- La revoca della sospensione condizionale può conseguire al mancato adempimento dell’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, quando tale adempimento sia stato imposto come condizione del beneficio entro un termine decorrente dal passaggio in giudicato.
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