Cassazione Civile, Ordinanza n. 19254/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce in un condominio minimo composto da due unità. Un condomino, dopo avere ottenuto in sede cautelare un provvedimento che ordinava interventi per eliminare rischi alla stabilità del solaio comune, ha agito nel merito chiedendo che gli altri comproprietari fossero condannati a eseguire lavori urgenti e indifferibili sulle parti comuni e, in subordine, al risarcimento dei danni, anche a titolo di responsabilità precontrattuale in relazione a trattative per la vendita dell'immobile. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che, in base alle norme sulla comunione/condominio minimo, il singolo non potesse imporre agli altri l'esecuzione esclusiva delle opere comuni e dovesse invece attivare il rimedio previsto dall'art. 1105 c.c. oppure eseguire direttamente i lavori urgenti e poi chiedere il rimborso pro quota. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione delle norme processuali e sostanziali sulla fase cautelare e sulla comunione/condominio minimo, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che i giudici avessero trascurato il contenuto del provvedimento cautelare e che gli interventi riguardassero anche proprietà esclusive dei convenuti; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato la configurabilità dell'illecito e avesse imputato all'attore l'intero aggravamento dei danni senza specifica eccezione di controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui, nel condominio minimo, trova applicazione la disciplina dell'art. 1134 c.c. e non è consentito al singolo condomino pretendere dagli altri l'esecuzione dei lavori comuni in via esclusiva; in caso di urgenza, il rimedio è l'esecuzione diretta con successiva richiesta di rimborso pro quota, oppure l'attivazione del procedimento ex art. 1105 c.c. La mancata attivazione di tali strumenti esclude il titolo per pretendere il risarcimento da mancata esecuzione dei lavori. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la questione riguardava l'esistenza stessa del diritto azionato e non un'eccezione di parte, e ha negato che vi fosse omesso esame di un fatto storico decisivo. Infine, ha affermato che l'esito della fase cautelare non vincola il giudice del merito. Nessuna pronuncia sulle spese per mancanza di difese degli intimati; dichiarata altresì la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione alla fase cautelare, ma la Corte ribadisce che l'esito cautelare non vincola il merito.
Richiamato dal ricorrente nel motivo processuale, senza accoglimento.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela cautelare; la Corte ne esclude efficacia vincolante sul merito.
Nel condominio minimo disciplina la partecipazione alle spese e alla conservazione della cosa comune; il singolo non può pretendere dagli altri l'esecuzione esclusiva delle opere comuni.
È il rimedio da attivare contro inerzia/opposizione nella gestione della cosa comune, se non si procede direttamente nei casi di urgenza.
Richiamato nel ricorso in tema di denunzia di danno temuto; non incide sull'esito della decisione di legittimità.
Non è violato quando il giudice decide sulla mancanza del diritto azionato; la questione è rilevabile anche d'ufficio e non dipende da eccezioni di parte.
La domanda risarcitoria è infondata se manca il titolo per pretendere l'esecuzione dei lavori e non è dimostrato un illecito autonomo dei convenuti.
Anche nel condominio minimo si applica la regola per cui le spese autonome sono rimborsabili solo se urgenti, cioè assolutamente indifferibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato da versare in misura duplicata, se dovuto.
Massime di principio
- Nel condominio minimo si applica la disciplina dell'art. 1134 c.c.: il singolo partecipante che esegua o voglia imporre lavori sulle parti comuni può ottenere il rimborso solo se l'intervento era urgente, cioè assolutamente indifferibile, oppure deve attivare gli strumenti di gestione previsti per la cosa comune.
- Il condomino non può pretendere che gli altri partecipanti sopportino in via esclusiva i costi di opere comuni necessarie alla conservazione o alla stabilità dell'edificio; se vi è urgenza, egli può intervenire direttamente e poi chiedere il rimborso pro quota.
- Ai fini del risarcimento del danno da mancata esecuzione di lavori comuni, è necessario che il danneggiato abbia un titolo giuridico a pretendere l'intervento altrui; in mancanza, la pretesa risarcitoria è infondata.
- L'esito della fase cautelare non vincola il giudice del merito, che può decidere in senso contrario senza essere tenuto a confutare nel dettaglio il provvedimento provvisorio.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico decisivo, non una mera valutazione giuridica sulla responsabilità o sulla misura del danno.
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