Cassazione Civile, Ordinanza n. 03090/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiari previdenziali)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della trattenuta operata da una cassa di previdenza privatizzata, a titolo di contributo di solidarietà, sul trattamento pensionistico spettante agli eredi di un iscritto deceduto e sul trattamento di reversibilità riconosciuto alla coniuge superstite. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il prelievo e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute. In cassazione la Cassa ha proposto sette motivi: ha sostenuto, in primo luogo, la ricorribilità della sentenza per la pretesa contraddittorietà della motivazione; poi ha dedotto la violazione dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995 e dell'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 509/1994, affermando che il contributo di solidarietà relativo al periodo 2009-2013 sarebbe stato deliberato nel 2008 e approvato con decreto ministeriale, dunque rientrante nella disciplina introdotta dalla L. 296/2006; ha inoltre valorizzato l'autonomia gestionale e contabile degli enti privatizzati e, con motivi ulteriori, ha prospettato profili di illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 38 Cost., sostenendo che il prelievo fosse necessario per salvaguardare l'equilibrio finanziario e i principi di solidarietà ed eguaglianza del sistema; infine ha invocato la salvezza delle deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2007 e dell'art. 1, comma 488, L. 147/2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi investissero la medesima questione di diritto e ha confermato il proprio orientamento consolidato: gli enti previdenziali privatizzati non possono, nemmeno al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, imporre prelievi o trattenute su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, perché tali interventi sono incompatibili con il principio del pro rata e integrano prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittima la trattenuta e aveva disposto la restituzione delle somme indebitamente prelevate, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, Regolamento del regime previdenziale della Cassa Commercialisti
contributo di solidarietà
la trattenuta prevista dal regolamento non può operare in senso contrario al principio del pro rata su trattamenti già determinati
richiamato quale disciplina del potere degli enti previdenziali privatizzati di adottare misure per l'equilibrio finanziario, ma non idoneo a legittimare prelievi su pensioni già liquidate
art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. 509/1994
richiamato a sostegno dell'autonomia gestionale e contabile della Cassa, ma non tale da consentire trattenute sui trattamenti già determinati
art. 1, comma 763, L. 296/2006
invocato per sostenere la legittimità del contributo di solidarietà, ma non ritenuto idoneo a superare il principio del pro rata
art. 1, comma 488, L. 147/2013
invocato come norma di salvaguardia delle deliberazioni della Cassa anteriori alla legge finanziaria 2007, ma non ritenuto decisivo
art. 38, comma 2, Cost.
richiamato dalla ricorrente in chiave difensiva, ma non ritenuto ostativo al rigetto del ricorso
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente per fondare il principio di solidarietà, senza incidere sull'esito
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'eguaglianza e la tenuta del sistema previdenziale, senza successo
art. 23 Cost.
le trattenute su trattamenti pensionistici già determinati sono qualificate come prestazioni patrimoniali imposte, riservate alla legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
per il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati, pur dotati di autonomia gestionale e poteri funzionali all'equilibrio di bilancio, non possono introdurre o mantenere trattenute patrimoniali su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti al momento della maturazione del diritto.
- Il principio del pro rata impedisce che interventi successivi incidano in peius su trattamenti pensionistici già determinati, quando l'effetto non si risolva in una mera modifica dei criteri di calcolo ma in un prelievo sul trattamento dovuto.
- Un contributo di solidarietà imposto su prestazioni pensionistiche già in godimento, se non fondato direttamente sulla legge, integra una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore ai sensi dell'art. 23 Cost.
- L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di derogare al quadro legale e costituzionale che tutela l'intangibilità delle pensioni già maturate, neppure in nome della sostenibilità finanziaria del sistema.
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