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Sentenza

Sentenza del 05/09/2022 n. 26021 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia verte su una cartella di pagamento relativa a sanzioni per il 1992-1993: la CTR Toscana aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente applicando l'art. 2945 c.c., ritenendo che l'effetto interruttivo fosse sorto con atto del 1994 e che pertanto la pretesa risultasse prescritta. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione; nel frattempo la società aveva chiesto la definizione agevolata (D.L. n.119/2018, art.6) la cui istanza era stata respinta dall'Agenzia e tale diniego era stato impugnato dalla società. La Cassazione ha esaminato sia l'impugnazione avverso il diniego della definizione agevolata sia il ricorso per cassazione dell'Agenzia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione della L. Ristorazioni relativa al diniego della definizione agevolata (ritenuta infondata: l'istituto si applica solo agli atti impositivi che manifestano per la prima volta la pretesa impositiva e la cartella in discussione era preceduta da atti di irrogazione già definiti). Quanto al ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate, questo è stato dichiarato inammissibile perché proposto nei confronti di un soggetto diverso dalla parte processuale (il ricorso era diretto a L.S. in proprio, che non era mai stato parte del giudizio). Dato l'esito complessivo (esiti contrari per entrambe le impugnazioni), le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 2945 c.c.

    L'art. 2945 c.c. è stato interpretato nel senso che l'effetto interruttivo della prescrizione permane anche se il giudizio si estingue e il nuovo termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo (qui individuato nel 1994).

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6

    L'art. 6 disciplina la definizione agevolata riservandola agli atti impositivi che manifestano per la prima volta la pretesa impositiva; non è applicabile alla cartella che sia stata preceduta da atti impositivi già definiti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Richiamato come criterio per l'impugnabilità della cartella: la cartella può essere impugnata, se essa costituisce il primo atto con cui la pretesa è comunicata, anche per motivi inerenti il merito della pretesa impositiva.

  • Cass. n. 25779 del 2016 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui il ricorso proposto nei confronti di un soggetto diverso dalla parte processuale determina l'inammissibilità per assenza del corretto contraddittorio e della rituale instaurazione del processo.

  • Cass. sez. un. n. 15145 del 2001 (giurisprudenza)

    Confermato il principio che non può essere sanata in sede di cassazione la radicale carenza del rapporto processuale di base derivante dalla proposizione dell'impugnazione contro soggetto non parte.

Massime di principio

  • La definizione agevolata ex D.L. n.119/2018, art.6 è applicabile solo agli atti che manifestano per la prima volta la pretesa impositiva; se la cartella è preceduta da atti impositivi già definiti, la richiesta di definizione agevolata va respinta.
  • L'art. 2945 c.c. produce l'effetto interruttivo anche quando il giudizio si estingue: il nuovo termine di prescrizione decorre dalla data dell'atto interruttivo, con conseguente possibile estinzione della pretesa se è decorso il termine.
  • In tema di impugnazioni davanti alla Corte di Cassazione è essenziale che il ricorso sia proposto contro la reale parte processuale; la proposizione dell'impugnazione contro soggetto diverso comporta inammissibilità per difetto del corretto instaurarsi del contraddittorio.
  • La cartella di pagamento può costituire atto impositivo idoneo alla definizione agevolata solo quando essa sia il primo atto comunicativo della pretesa fiscale; la presenza di precedenti atti definiti esclude la definibilità.
  • In presenza di esiti contrastanti e di reciproca soccombenza nelle diverse questioni trattate, la compensazione delle spese è possibile e frequente.

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