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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16143/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società aveva stipulato con un comune un accordo, corredato da capitolato, per la verifica dei pagamenti ICI relativi ad annualità pregresse. Eseguito l'incarico, la società lamentava il ritardo nel pagamento del corrispettivo e la mancata corresponsione degli interessi moratori previsti dalla legge n. 231 del 2002, ottenendo decreto ingiuntivo. In sede di opposizione il comune eccepiva il difetto di competenza del giudice ordinario sostenendo che l'art. 12 del capitolato devolvesse ogni controversia ad arbitri. Il tribunale accoglieva l'eccezione e dichiarava il difetto di competenza in favore del collegio arbitrale. La società proponeva regolamento di competenza deducendo: 1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., perché la mera collocazione topografica della clausola compromissoria non poteva prevalere sul suo significato letterale e sistematico, che la riferiva alle controversie relative alla sola esecuzione del contratto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che in un successivo accordo relativo all'anno 2005 la clausola arbitrale non era stata riproposta e si era previsto il foro di Isernia; 3) violazione della disciplina sopravvenuta in materia di contratti pubblici e clausole compromissorie, assumendo che la clausola fosse nulla/inefficace per difetto della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'ente, questione già sottoposta al giudice di merito e ritenuta decisiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato in via assorbente il terzo motivo. Ha affermato che, nei contratti pubblici stipulati prima della legge n. 190 del 2012, la clausola compromissoria può essere colpita da inefficacia sopravvenuta se manca la previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della pubblica amministrazione; tale autorizzazione non può essere desunta dalla sola approvazione del contratto né da comportamenti concludenti non idonei a esprimere le ragioni della deroga alla giurisdizione ordinaria. Ha inoltre precisato che l'eventuale abrogazione successiva della norma che imponeva l'autorizzazione non ha efficacia retroattiva per i contratti anteriori. Accogliendo il terzo motivo, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Isernia e ha compensato le spese, disponendo nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Le regole ermeneutiche del contratto non consentono di attribuire decisività alla sola collocazione materiale della clausola compromissoria, dovendo prevalere l'interpretazione letterale e sistematica dell'intero assetto negoziale.

  • legge n. 231 del 2002

    Richiamata come fonte degli interessi moratori dovuti per il ritardo nel pagamento del corrispettivo.

  • art. 380 ter c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 1, comma 19, legge n. 190 del 2012

    Ha introdotto la necessaria previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della pubblica amministrazione per la valida operatività della clausola compromissoria nei contratti pubblici.

  • art. 216, d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamato nel confronto con la disciplina sopravvenuta dei contratti pubblici e della clausola arbitrale.

  • art. 217, d.lgs. n. 50 del 2016

    Disposizione abrogativa invocata dal resistente, ritenuta però non retroattiva rispetto ai contratti già stipulati.

  • art. 19, legge n. 190 del 2012

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della nullità/inefficacia della clausola compromissoria nei contratti pubblici.

  • art. 209, d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la permanenza della sanzione di nullità della clausola arbitrale priva di autorizzazione.

  • Corte cost. n. 108 del 2015

    Richiamata per la legittimità costituzionale della disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 2012.

  • Corte cost. n. 58 del 2019

    Richiamata per ribadire l'irretroattività della disciplina abrogatrice sopravvenuta.

Massime di principio

  • Nella clausola compromissoria inserita in un contratto pubblico stipulato prima della disciplina sopravvenuta che richieda una previa autorizzazione motivata, la validità/efficacia della devoluzione agli arbitri presuppone che tale autorizzazione sia effettivamente acquisita e sia riconoscibile in modo espresso o comunque non equivoco.
  • La previa autorizzazione dell'organo di governo della pubblica amministrazione non può essere desunta dalla mera approvazione del contratto o da atti endoprocedimentali privi di motivazione specifica sulla deroga alla giurisdizione ordinaria.
  • L'abrogazione successiva della norma che imponeva l'autorizzazione alla clausola compromissoria non ha effetto retroattivo sui contratti già stipulati, sicché la validità della clausola va valutata secondo la disciplina applicabile al momento rilevante del rapporto.
  • Ai fini dell'interpretazione di una clausola compromissoria, la mera collocazione topografica nel testo contrattuale non è di per sé decisiva, dovendo l'interprete verificare il significato complessivo della clausola e la sua coerenza con la disciplina dell'intero rapporto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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