Cassazione Civile, Ordinanza n. 14684/2024 del 27/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notificazione di un avviso di presa in carico per l'avvio della riscossione, ritenuto dal contribuente invalido perché effettuato in Italia presso un indirizzo privo di collegamento con lui, essendo egli residente in Gran Bretagna già dal 2007 e iscritto all'AIRE. Il contribuente aveva inoltre dedotto la mancata notifica dell'atto impositivo presupposto, la carenza di motivazione dell'avviso impugnato e il difetto di allegazione dell'atto presupposto. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, tuttavia, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo applicabile la disciplina della notifica eseguita al domicilio italiano con consegna al portiere e raccomandata informativa. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 14 e 7 L. n. 890/1982, 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973, 156 c.p.c. e 24 Cost., sostenendo che la notifica in Italia era nulla/inesistente perché eseguita in un luogo non riferibile al destinatario residente all'estero; (2) omesso esame di un fatto storico decisivo, ossia il trasferimento della residenza all'estero e la relativa iscrizione AIRE.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente perché sostanzialmente sovrapponibili. Ha affermato che, nel caso concreto, la notifica doveva considerarsi validamente eseguita: ha richiamato la disciplina speciale in materia di notificazione degli atti tributari, le modifiche derivanti dalle sentenze della Corte costituzionale in tema di notifica a cittadini italiani residenti all'estero e l'orientamento secondo cui la residenza estera e il domicilio fiscale non coincidono necessariamente. Ha valorizzato anche il fatto che il contribuente aveva comunque spiegato tempestive difese, segno dell'effettiva conoscenza dell'atto. La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta immune dai vizi denunciati. Il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, mentre nulla è stato disposto nei rapporti con l'agente della riscossione rimasto intimato e non costituito.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita invalidità della notifica; la Corte ne esclude la violazione alla luce della disciplina speciale e della validità della notifica eseguita
richiamato dal ricorrente; non ritenuto ostativo alla validità della notifica nel caso concreto
disciplina la variazione del domicilio fiscale e la sua ultrattività; la Corte ribadisce che il contribuente deve indicare il domicilio e che la variazione ha effetti nei termini previsti
regola le notificazioni degli atti tributari; dopo le pronunce costituzionali richiamate, la notificazione a cittadino italiano residente all'estero, con residenza conoscibile tramite AIRE, va effettuata secondo l'art. 142 c.p.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che vi sia nullità utile a travolgere la notifica, anche in ragione della conoscenza effettiva dell'atto e delle difese svolte
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa; la Corte ritiene che tale diritto non sia stato leso, poiché il contribuente ha potuto difendersi tempestivamente
norma del vizio di legittimità denunciato per violazione di legge
norma del vizio di legittimità denunciato per omesso esame di un fatto storico decisivo
ritenuto applicabile, in caso di cittadino italiano residente all'estero con residenza conoscibile dall'Amministrazione tramite AIRE, per la notificazione mediante raccomandata al destinatario all'estero
art. 58, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
indicato come riferimento per il termine entro cui l'Amministrazione può notificare secondo la disciplina del domicilio fiscale e della sua variazione
art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato per la facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del domicilio fiscale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di notificazione degli atti impositivi ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, quando la residenza estera è conoscibile dall'Amministrazione finanziaria, trova applicazione la disciplina della notificazione all'estero prevista dall'art. 142 c.p.c., secondo i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
- La variazione del domicilio fiscale e della residenza dichiarata dal contribuente ha effetti nei limiti e nei termini previsti dalla normativa tributaria; la notificazione eseguita nel precedente domicilio può essere validamente considerata se effettuata secondo la disciplina applicabile e se il contribuente ha comunque avuto piena possibilità di difesa.
- L'Amministrazione finanziaria non ha un generale obbligo di verificare d'ufficio l'attualità o l'esattezza del domicilio indicato dal contribuente; l'indicazione del domicilio o della residenza nella dichiarazione dei redditi deve essere resa in buona fede e secondo il principio di affidamento che regola il rapporto tributario.
- Ai fini della validità della notificazione, è rilevante anche la concreta conoscenza dell'atto da parte del destinatario, desumibile dalla tempestiva proposizione delle difese, quando la censura investa un preteso vizio formale che non abbia inciso sul diritto di difesa.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per riproporre in sostanza una censura di violazione di legge o per contestare un fatto che risulti comunque esaminato dal giudice di merito.
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