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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20663/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, su richiesta del G.i.p. (provvedimento del 20/03/2020), doveva integrare la documentazione entro 60 giorni. Per ritardi dovuti a impedimenti legati alla pandemia, i documenti furono depositati il 07/10/2020; l'8/10/2020 il G.i.p. dichiarò l'istanza inammissibile per tardività. Il ricorrente propose opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n.115/2002. Il Presidente del Tribunale confermò l'inammissibilità ritenendo che l'opposizione potesse riguardare solo la tardività della produzione e non il merito. Il ricorrente denunciò violazione e falsa applicazione del d.P.R. n.115/2002 sostenendo che il procedimento non è soggetto a preclusioni e che le produzioni tardive devono comunque poter essere valutate nel merito.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è flessibile e non prevede termini preclusivi: il termine fissato dal giudice per la produzione integrativa è al più ordinatorio e non perentorio, quindi la mancata produzione nel termine non può di per sé determinare l'inammissibilità dell'istanza. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice dell'opposizione deve esaminare le doglianze nel merito e può acquisire documenti dal fascicolo. Di conseguenza l'ordinanza del Presidente del Tribunale è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    art. 79, comma 3; art. 96, comma 2; art. 99; art. 109; art. 97

    Il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è caratterizzato da flessibilità: l'art. 79 comma 3 consente al giudice di chiedere integrazioni ma non prevede termini perentori, sicché il mancato deposito nel termine fissato non determina automaticamente decadenza; gli artt. 79 e 109 permettono che gli effetti dell'ammissione decorrano dalla data di produzione dei documenti.

  • d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150

    Forniscono disciplina di riferimento per i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari e ai procedimenti oppositivi, evidenziando il carattere sommario e le modalità procedimentali flessibili applicabili ai giudizi in esame.

  • codice di procedura civile

    art. 702-bis e art. 163 n. 5

    Il richiamo a tali disposizioni attiene ai mezzi di prova e alla possibilità, per il giudice dell'opposizione, di integrare il fascicolo e acquisire documenti necessari alla decisione; il richiamo a art. 702-bis non impedisce l'acquisizione di atti già presenti nel fascicolo del procedimento originario.

Massime di principio

  • Il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prevede termini preclusivi: i documenti possono essere prodotti anche dopo la scadenza indicata dal giudice, che può al massimo fissare un termine ordinatorio.
  • La tardività della produzione documentale, di per sé, non determina l'inammissibilità dell'istanza: il giudice deve valutare nel merito la documentazione presentata, anche acquisendola dal fascicolo.
  • Il giudice dell'opposizione deve esaminare tutte le doglianze contenute nell'atto oppositivo e non può rigettare l'opposizione per motivi diversi da quelli adottati dal primo giudice (divieto di reformatio in pejus e principio dell'effetto devolutivo).
  • Se l'istanza viene eventualmente accolta dopo integrazione tardiva, gli effetti dell'ammissione possono decorrere dalla data di produzione dei documenti (non necessariamente dalla data della prima istanza), secondo il combinato disposto degli artt. 79 e 109 d.P.R. 115/2002.
  • In situazioni di impossibilità oggettiva (es. limitazioni dovute a pandemia), il ritardo nella produzione documentale va valutato tenendo conto delle circostanze e non può costituire automaticamente causa di esclusione.
  • In caso di rigetto per tardività è opportuno proporre opposizione e chiedere espressamente al giudice dell'opposizione di acquisire la documentazione dal fascicolo o di valutarla nel merito, anziché ripresentare immediatamente una nuova istanza.

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