Cassazione Civile, Ordinanza n. 28084/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che, in una controversia sul ricalcolo del saldo di un conto corrente e di conti collegati intrattenuti con la banca, aveva ridotto l’importo riconosciuto in suo favore rispetto alla decisione di primo grado. I motivi erano due. Con il primo si denunciava violazione di norme processuali e sostanziali sostenendo che la prova dell’esistenza di un’apertura di credito, necessaria per qualificare alcune rimesse come ripristinatorie e incidere sul regime di prescrizione delle somme indebitamente addebitate, potesse desumersi dagli estratti conto prodotti. Con il secondo si deduceva violazione di norme sulla ripetizione dell’indebito, sulla nullità e sulla prescrizione, lamentando che la Corte territoriale avesse recepito una consulenza tecnica di ufficio che non avrebbe applicato il criterio del saldo rettificato e che ciò avesse falsato il ricalcolo del dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, non consentito in sede di legittimità, poiché la Corte d’appello aveva accertato in fatto la mancanza di prova di un contratto di apertura di credito. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo carente di specificità e decisività, perché non indicava con precisione dove la questione del criterio di calcolo fosse stata introdotta in appello, non trascriveva le deduzioni rilevanti, e comunque non dimostrava che l’asserito errore fosse decisivo, dato che la Corte territoriale aveva comunque escluso la prova dell’affidamento. La ricorrente è stata condannata alle spese, a un’ulteriore somma in favore della controparte e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
consente la definizione camerale con condanna anche a somme ulteriori nei casi previsti dalla norma richiamata nel provvedimento.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o prove acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o nega il prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di valutazione.
la disciplina dell’esame contabile non può essere utilizzata per ottenere in cassazione il riesame del valore probatorio degli elementi esaminati dal consulente tecnico.
richiamato nei motivi, in relazione alla ripetizione dell’indebito bancario e al ricalcolo delle somme dovute.
richiamato nei motivi in relazione al regime prescrizionale applicabile alle azioni di ripetizione di indebito.
richiamato nei motivi con riferimento all’azione di nullità e ai relativi effetti sulla prescrizione.
il Collegio applica le statuizioni sanzionatorie previste per la definizione camerale, condannando la parte soccombente anche a somme ulteriori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega l’uso di prove non introdotte dalle parti, l’acquisizione officiosa fuori dai poteri consentiti, oppure l’attribuzione a una prova di un valore legale o di un criterio di valutazione incompatibile con la norma.
- Quando una sentenza di merito accerta la mancanza di prova dell’apertura di credito, le doglianze sul metodo di ricalcolo del saldo e sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie non sono decisive se non si dimostra specificamente che quel diverso metodo avrebbe potuto incidere sul risultato finale.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere autosufficiente: va indicato il passaggio della decisione censurato, vanno trascritte o riassunte le deduzioni rilevanti e va spiegato in modo preciso dove la questione sarebbe stata già devoluta al giudice di merito.
- Nel contenzioso bancario sul saldo del conto corrente, la distinzione tra saldo banca e saldo ricalcolato assume rilievo solo se sia provata l’esistenza di un affidamento; in mancanza di tale prova, la questione del metodo di calcolo non è di per sé idonea a sovvertire l’esito della controversia.
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