Sentenza n. 2387/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 372/2023 emessa dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Giuppi, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 422/2023, pubblicata in data 05/12/2023, notificata in data 12/12/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale per il valore di euro 500 annuali per le annualità lavorate in qualità di docente (…) come indicato nel ricorso introduttivo Condanna Il Ministero a consegnare alla ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo che precede in ragione di € 500 nominali per ciascun anno (…)»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato integrale esecuzione alla sentenza n. 372/2023 del Tribunale di Lodi, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ed era stata ordinata la consegna della carta. Ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e l'accredito degli importi dovuti. Il ricorso è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né documentato l'integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza costituente titolo esecutivo e la proposizione del ricorso erano decorsi 120 giorni. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che la pretesa economica era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e non era stata contestata dall'Amministrazione, la quale non aveva dimostrato l'avvenuta integrale esecuzione. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti per i tre anni scolastici, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure consequenziali, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il criterio di adeguatezza è stato utilizzato per determinare le spese di lite in relazione alla limitata attività difensiva concretamente svolta.
È richiamata quale fonte del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- L'Amministrazione è inottemperante al giudicato quando, a fronte di una condanna al riconoscimento e al pagamento di somme determinate o determinabili, non dimostri l'integrale esecuzione dell'obbligo giudizialmente imposto.
- In presenza di un giudicato che riconosca un credito pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'accredito delle somme dovute, detraendo i pagamenti eventualmente eseguiti nelle more.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Le funzioni commissariali possono essere affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di uno specifico compenso, quando l'incarico rientri nei suoi compiti istituzionali.
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