Cassazione Civile, Ordinanza n. 24012/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un fondo rustico, già coltivato direttamente dai conduttori, avvenuta senza il loro avviso. I conduttori agirono per ottenere il riscatto agrario ex art. 8 della L. 590/1965. Dopo una prima sentenza favorevole, la Corte d’appello dichiarò la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo e rimise la causa al primo giudice; in sede di riassunzione, i convenuti contestarono la domanda e il Tribunale la rigettò per decadenza dal diritto di riscatto. In appello i conduttori sostennero che, essendo il riscatto esercitato mediante atto di citazione, era sufficiente che la notificazione fosse spedita entro l’anno dalla trascrizione, anche se perfezionata successivamente, poiché l’art. 140 c.p.c. nella versione vigente nel 1988 avrebbe attribuito rilievo alla spedizione della raccomandata informativa. Con il ricorso per cassazione denunciarono violazione dell’art. 8 L. 590/1965, dell’art. 140 c.p.c. e degli artt. 136 Cost. e 30 L. 87/1953, insistendo sulla natura recettizia della dichiarazione di riscatto e sulla tempestività della notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che il riscatto agrario è una dichiarazione unilaterale recettizia e che, quando la volontà di riscatto è contenuta nell’atto di citazione, essa deve pervenire nella sfera di conoscenza del destinatario entro il termine annuale di decadenza; non è sufficiente la sola spedizione della notificazione se il perfezionamento nei confronti del destinatario interviene dopo lo spirare dell’anno. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure dirette a mettere in discussione la nullità della notificazione originaria, poiché sul punto si era formato giudicato interno con la precedente sentenza d’appello non impugnata in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità in favore di entrambe le parti resistenti.
Norme richiamate
art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590
La dichiarazione di riscatto agrario è atto unilaterale recettizio e deve pervenire a conoscenza del destinatario entro il termine annuale di decadenza.
nella formulazione in vigore nel 1988
La disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c. non consente di anticipare gli effetti sostanziali del riscatto alla sola spedizione della raccomandata informativa quando la conoscenza del destinatario non si sia perfezionata tempestivamente.
La rimessione al primo giudice per nullità della notificazione comporta la prosecuzione del processo con riassunzione, ma non sana né retrodata gli effetti sostanziali che richiedono la conoscenza dell'atto.
La rinnovazione della citazione nulla impedisce le decadenze processuali, ma non produce retroattivamente effetti sostanziali come quelli interruttivi o, nel caso, l'idoneo esercizio del riscatto.
Richiamato in via analogica: l'interruzione della prescrizione presuppone la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, sicché la notificazione nulla non può produrre effetti retroattivi.
Perché l'atto unilaterale produca effetti è necessario che pervenga all'indirizzo del destinatario in tempo utile.
La ricezione/conoscibilità dell'atto da parte del destinatario è elemento decisivo per la produzione degli effetti dell'atto recettizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 136 Cost.
La censura fondata su tale norma è stata ritenuta non esaminabile nel contesto del giudizio, poiché volta a rimuovere il giudicato interno sulla nullità della notificazione.
art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamata dai ricorrenti ma non ritenuta idonea a superare il giudicato interno formatosi sulla nullità della notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disposto finale in tema di contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il riscatto agrario esercitato mediante atto di citazione ha natura di atto unilaterale recettizio: ai fini della decadenza annuale non basta l'inoltro dell'atto, ma occorre che esso giunga nella sfera di conoscibilità del destinatario entro il termine previsto dalla legge.
- La disciplina della notificazione e la scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario non si applicano in modo da far retroagire gli effetti sostanziali dell'atto quando la fattispecie richiede la ricezione dell'atto da parte del destinatario.
- La riassunzione del giudizio dopo la rimessione al primo giudice per nullità della notificazione salva il processo e impedisce le sole decadenze processuali, ma non sana né retrodata gli effetti sostanziali che presuppongono la recettizietà dell'atto.
- Quando su un capo della sentenza si è formato giudicato interno, la parte non può più rimetterlo in discussione in cassazione, e le censure che presuppongono il riesame di quel capo sono inammissibili.
- In tema di atti recettizi, l'elemento della conoscenza del destinatario è strutturale rispetto alla produzione dell'effetto sostanziale, anche se l'atto è impugnato o proposto in forma processuale.
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