Cassazione Civile, Ordinanza n. 23873/2021 del 03/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dell'avvocato per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l'assistenza prestata in un giudizio avente ad oggetto l'accertamento della natura del rapporto tra due società, la responsabilità per occupazione senza titolo di un immobile e il rilascio del bene. Dopo la revoca del mandato, il difensore aveva inviato la nota spese. La Corte d'appello aveva liquidato il compenso applicando il D.M. 140/2012, ritenendo che le prestazioni professionali fossero proseguite anche dopo la sua entrata in vigore e che il valore della causa fosse indeterminabile. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell'art. 41 D.M. 140/2012 e dell'art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che dovessero applicarsi le tariffe previgenti perché il mandato era sorto e si era esaurito prima dell'entrata in vigore del decreto, e che la sentenza delle Sezioni Unite richiamata non riguardasse il rapporto cliente-professionista; 2) violazione degli artt. 5 e 7 D.M. 140/2012, perché il valore della causa avrebbe dovuto essere determinato sul valore dell'immobile e perché non sarebbe stata liquidata la fase cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione del D.M. 140/2012 perché la Corte d'appello aveva accertato che l'attività professionale non era ancora esaurita alla data di entrata in vigore del decreto; in tale situazione il compenso va liquidato secondo i nuovi parametri, poiché rileva il momento di cessazione della prestazione professionale, coincidente con la revoca del mandato o la rinuncia del difensore, se anteriore, oppure con il completamento dell'attività. Ha inoltre confermato che la causa aveva valore indeterminabile, in quanto la domanda era volta all'accertamento della natura del rapporto e al rilascio dell'immobile, non già alla sua stima economica. Infine, ha escluso l'autonoma liquidazione della fase cautelare, trattandosi di subprocedimento incidentale inserito nel giudizio di merito, le cui spese vanno regolate unitariamente con la decisione che definisce il processo principale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I nuovi parametri si applicano quando la liquidazione del compenso interviene dopo l'entrata in vigore del decreto e la prestazione professionale non era ancora esaurita, anche se iniziata in precedenza.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'ultrattività della disciplina previgente, ma la Corte ne esclude l'operatività nel caso concreto alla luce del momento di cessazione della prestazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
I parametri di liquidazione vanno applicati tenendo conto del valore della controversia, che nel caso era indeterminabile.
Le spese della fase cautelare incidentale devono essere regolate con il provvedimento che definisce il giudizio principale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, quando la prestazione si protrae oltre l'entrata in vigore di una nuova disciplina tariffaria, si applicano i parametri vigenti al momento in cui l'attività si è esaurita, non essendo consentita una segmentazione della prestazione in fasi o singoli atti per combinare regimi diversi.
- Ai fini della determinazione del compenso del difensore, il momento decisivo è la cessazione effettiva del rapporto professionale o il completamento dell'attività svolta; se la revoca del mandato o la rinuncia intervengono dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, questa governa la liquidazione.
- Una controversia è di valore indeterminabile quando la pretesa non è obiettivamente traducibile in termini pecuniari al momento della domanda; non basta il riferimento al valore economico del bene coinvolto se la domanda ha ad oggetto un accertamento di natura del rapporto o un rilascio.
- Le spese della fase cautelare incidentale svolta nel corso del giudizio di merito non hanno autonoma regolazione, ma seguono la disciplina delle spese del processo principale e vanno liquidate con il provvedimento che definisce il merito.
- I protocolli redazionali degli atti processuali costituiscono strumenti di soft law e la loro eventuale inosservanza non determina, di per sé, sanzioni processuali di inammissibilità.
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