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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25171/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

Una società che aveva intrattenuto per anni rapporti commerciali con un consorzio poi fallito domandava l’ammissione al passivo per un credito privilegiato di euro 193.555,72. Il tribunale respingeva la domanda ritenendo prescritto il credito; la corte d’appello confermava. Nel ricorso per cassazione la società sosteneva, con nove motivi, che la prescrizione fosse stata interrotta o sospesa: dal giudizio di estensione del fallimento ai consorziati, dal deposito di una memoria difensiva in quel giudizio, nonché dalla relazione ex art. 33 l.fall. del curatore e da altra relazione del precedente curatore. Contestava inoltre l’omessa pronuncia su alcuni profili, la violazione delle norme sulla prescrizione e la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse esaminato i motivi rilevanti e che non vi fosse omessa pronuncia; ha escluso che la memoria difensiva depositata nel giudizio di estensione del fallimento potesse valere come domanda giudiziale o costituzione in mora idonea a interrompere la prescrizione; ha affermato che la relazione ex art. 33 l.fall. non integrava un riconoscimento del debito da parte del curatore, anche perché il curatore non ha potere di disporre dei crediti e debiti del fallito e la relazione era mera riproduzione di dati contabili. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una diversa valutazione del merito o introducevano questioni nuove in cassazione. Ha infine confermato la correttezza della liquidazione delle spese perché compresa nei massimi tariffari applicabili.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    ricorso ex art. 101 l.fall.

    norma processuale utilizzata per la domanda di ammissione al passivo.

  • art. 33 l.fall.

    relazione ex art. 33 l.fall.

    la relazione o sua integrazione non vale, di per sé, come riconoscimento del credito se manca una chiara dichiarazione ricognitiva del curatore.

  • art. 2615 c.c.

    artt. 2615 e 2935 cod. civ.

    il richiamo all’art. 2615, comma 2, è stato ritenuto inconferente, poiché la società fallita era una società consortile a responsabilità limitata.

  • art. 2615-ter c.c.

    società consortile a responsabilità limitata del "CO.V.IN." (art. 2615 ter, 1° co., cod. civ.)

    la natura di società consortile a responsabilità limitata rende applicabile il regime del primo comma dell’art. 2462 c.c.

  • art. 2462 c.c.

    applicabilità del 1° co. dell’art. 2462 cod. civ.

    richiamato per qualificare la responsabilità della società consortile a responsabilità limitata.

  • art. 2935 c.c.

    artt. 2615 e 2935 cod. civ.

    la decorrenza della prescrizione non è stata ricollegata al giudizio di estensione del fallimento nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 2943 c.c.

    ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., la prescrizione è interrotta...

    interrompono la prescrizione la notificazione dell’atto introduttivo e, nel corso del giudizio, solo gli atti che determinano una nuova lite sul diritto fatto valere; mere difese e richieste istruttorie non bastano, salvo costituzione in mora.

  • art. 2944 c.c.

    artt. 2943, 2944, 2945 e 2946 cod. civ.

    richiamato nel novero delle norme sulla prescrizione, senza specifica autonoma applicazione decisiva.

  • art. 2945 c.c.

    efficacia interruttiva pur agli specifici fini di cui al 2° co. dell’art. 2945 cod. civ.

    l’effetto sospensivo/ricostruttivo successivo all’interruzione non opera se manca un atto interruttivo idoneo.

  • art. 2946 c.c.

    artt. 2943, 2944, 2945 e 2946 cod. civ.

    richiamato in tema di prescrizione ordinaria senza svolta decisiva autonoma.

  • art. 112 c.p.c.

    artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ.

    invocato per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione di merito era compatibile con il rigetto implicito delle tesi del ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    artt. 112, 115 e 132 cod. proc. civ.

    non è violato quando il giudice valuta le prove offerte dalle parti; il vizio sussiste solo se si utilizzano prove non introdotte o si dichiara di non osservare la regola di valutazione legale.

  • art. 116 c.p.c.

    artt. 91, 92, 112, 116 e 132 cod. proc. civ.

    richiamato con riferimento alla valutazione del materiale probatorio e alla liquidazione delle spese.

  • art. 132 c.p.c.

    artt. 112 e 132 cod. proc. civ.

    richiamato come parametro di validità della motivazione; la Corte ha escluso anomalia motivazionale.

  • art. 163 c.p.c.

    artt. 112, 115, 132 e 163 cod. proc. civ.

    richiamato nei motivi senza accoglimento.

  • art. 183 c.p.c.

    memoria ex art. 183, 6° co., n. 1), cod. proc. civ.

    la memoria difensiva depositata nel giudizio di estensione è stata ritenuta mera difesa e non atto interruttivo della prescrizione.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

    indicato quale norma di accesso ai motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra nullità, violazione di legge e omesso esame di fatto storico.

  • art. 91 c.p.c.

    artt. 91, 92, 112, 116 e 132 cod. proc. civ.

    richiamato in tema di spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    artt. 91, 92, 112, 116 e 132 cod. proc. civ.

    richiamato in tema di spese di lite, senza autonoma decisività nel caso.

  • d.m. n. 55/2014

    usato per verificare che la liquidazione delle spese fosse contenuta nei massimi tariffari.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, 1° co. quater, d. P.R. 30.5.2002, n. 115

    stabilisce il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura per omessa pronuncia richiede che il capo decisorio non esaminato sia realmente incompatibile con la motivazione adottata; se la decisione di merito esclude implicitamente la pretesa, non sussiste il vizio.
  • Ai fini dell’interruzione della prescrizione, non ogni atto processuale è idoneo: gli atti difensivi o meramente assertivi non interrompono il termine, salvo che contengano una chiara intimazione o richiesta di adempimento idonea a costituire in mora il debitore.
  • La domanda proposta nel corso di un giudizio può interrompere la prescrizione solo se introduce una nuova lite sul diritto fatto valere; semplici difese, istanze o richieste istruttorie non hanno di regola tale effetto.
  • La valutazione dell’idoneità interruttiva di un atto, quando non sia espressamente prevista dalla legge, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логicamente e giuridicamente corretta.
  • La relazione del curatore ex art. 33 l.fall. non integra di per sé riconoscimento del debito, specie se si limita a riportare dati contabili e non esprime un chiaro intento ricognitivo.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove né chiedersi una diversa valutazione delle prove e delle risultanze di merito; il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria lettura del fatto a quella del giudice di merito.
  • La liquidazione delle spese processuali è censurabile solo se eccede i limiti minimi o massimi tariffari o viola specifiche regole di legge; entro tali limiti, la valutazione del giudice di merito resta discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNullitàGiudicato

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