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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33956/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata INPS da una professionista iscritta all'albo degli ingegneri, con riferimento ai redditi prodotti negli anni 2005 e 2008. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva dichiarato prescritti i contributi, ritenendo non sospesa la prescrizione e facendo decorrere il termine quinquennale dalle scadenze originarie di versamento (20 giugno 2006 per il 2005 e 16 giugno 2009 per il 2008). L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due contestavano l'erronea applicazione del termine prescrizionale per i redditi 2008, sostenendo che il termine fosse stato prorogato dai D.P.C.M. intervenuti in materia; il terzo motivo riguardava invece il reddito 2005 e censurava il mancato riconoscimento dell'occultamento doloso del debito contributivo, rilevando l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'INPS, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha rigettato il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo accertamento in fatto sulla decorrenza della prescrizione per i contributi relativi al 2008, tenendo conto del differimento del termine di pagamento disposto dal D.P.C.M. 4 giugno 2009. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4

    Richiamato in combinato disposto con il D.P.C.M. 4 giugno 2009 per individuare il dies a quo del termine di pagamento differito dei contributi, senza maggiorazione.

  • D.P.C.M. 4 giugno 2009, art. 1, comma 1, lett. a)

    Ha determinato il differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2009; la Corte ha ritenuto errato far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2009.

  • L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.

    Citata per escludere che il differimento dei termini valesse solo per chi non avesse scelto un diverso regime d'imposizione; esso si applicava a tutti i contribuenti interessati dagli studi di settore.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

    Norma istitutiva della gestione separata, richiamata nel contesto della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'accertamento dell'eventuale occultamento doloso del debito contributivo è valutazione di merito, censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi della Corte.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Il differimento dei termini di versamento disposto da provvedimenti amministrativi o regolamentari deve essere considerato nel calcolo della decorrenza della prescrizione, se applicabile ai contribuenti interessati.
  • Il differimento dei termini di pagamento per gli studi di settore opera in favore di tutti i contribuenti cui la disciplina si riferisce, non soltanto di coloro che abbiano concretamente adottato il regime fiscale collegato agli studi stessi.
  • La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integra, di per sé, occultamento doloso del debito contributivo: tale valutazione richiede un accertamento in fatto riservato al giudice di merito.
  • In cassazione, la censura sull'occultamento doloso del debito contributivo è proponibile solo nei limiti del vizio di motivazione, quando sia denunciato un errore nel giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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