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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34441/2024 del 25/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Un soggetto che aveva acquistato un appartamento all'esito di una procedura esecutiva conveniva in giudizio l'impresa costruttrice e il direttore dei lavori lamentando gravi difetti dell'immobile, consistiti soprattutto in una rumorosità anomala asseritamente riconducibile a difetti strutturali e al mancato rispetto di norme edilizie, statali e regionali. In primo grado la domanda risarcitoria veniva respinta; la Corte d'appello confermava il rigetto ritenendo, da un lato, che il vizio fosse immediatamente percepibile sin dal primo accesso e dunque che l'attore non avesse provato una tempestiva denuncia utile a evitare prescrizione e decadenza ex art. 1669 c.c.; dall'altro, che non fosse stata fornita prova né del danno concreto subito per il disagio dei rumori né del nesso causale tra esposizione ai rumori e pregiudizio. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava, con un primo motivo, violazione degli artt. 1669 e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente presunto la conoscenza del vizio da parte sua e del precedente proprietario senza adeguata prova e che, invece, occorressero accertamenti tecnici per comprenderne la reale entità; con un secondo motivo deduceva violazione degli artt. 2043, 872 e 2922 c.c., sostenendo che la condotta dell'impresa costruttrice, per violazione di norme edilizie e igieniche, fosse comunque fonte di responsabilità aquiliana e che il danno fosse stato accertato dalla CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito: la sentenza impugnata aveva logicamente affermato che, trattandosi di un difetto di immediata percezione, il termine per la denuncia non era automaticamente differito agli esiti di approfondimenti tecnici; inoltre, in presenza di una "doppia conforme", era preclusa la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. in assenza di specifica indicazione delle divergenze tra le decisioni di primo e secondo grado. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo perché il ricorrente non aveva confutato le autonome rationes decidendi della Corte d'appello: mancanza di prova del danno concreto e del nesso causale, nonché principio per cui il diritto al risarcimento del danno al bene spetta al proprietario al momento dell'evento dannoso e non si trasferisce automaticamente al successivo acquirente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e, trattandosi di rigetto conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La responsabilità per gravi difetti dell'opera è soggetta a termini di decadenza e prescrizione; quando il vizio è immediatamente percepibile, la decorrenza non è automaticamente differita agli accertamenti tecnici se questi non siano necessari per comprendere la gravità del difetto e il collegamento causale.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che allega il vizio e la tempestività della denuncia deve fornire la prova dei fatti costitutivi rilevanti rispetto a decadenza e prescrizione.

  • art. 2043 c.c.

    Il risarcimento richiede la prova del danno concreto e del nesso causale; la responsabilità aquiliana non può essere invocata prescindendo da tali elementi e, in ogni caso, il relativo diritto spetta al proprietario del bene al momento del danno.

  • art. 872 c.c.

    Richiamato come parametro di violazioni edilizie rilevanti ai fini della responsabilità, ma senza che ciò esoneri dall'onere di provare danno e causalità.

  • art. 2922 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a superare il difetto di prova del danno e il problema della titolarità del diritto al risarcimento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge richiede una critica alla ricognizione della fattispecie astratta e non alla mera ricostruzione del fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il raffronto con la motivazione impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e la scelta delle fonti ritenute più attendibili appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non è incompatibile con la partecipazione del consigliere relatore al collegio decidente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Il rigetto conforme alla proposta ex art. 380-bis può comportare la condanna della parte soccombente al pagamento di ulteriori somme a titolo sanzionatorio in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando il vizio dell'opera è percepibile sin dal primo manifestarsi, la decorrenza dei termini di decadenza per la denuncia non viene automaticamente differita al completamento di accertamenti tecnici; il differimento richiede che tali accertamenti siano effettivamente necessari per comprendere gravità e causazione del difetto.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente costruita come violazione di legge o omesso esame di fatto è inammissibile se mira solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve confrontarsi con la ratio giuridica della decisione impugnata e non può limitarsi a contestare la ricostruzione della vicenda concreta.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Per il risarcimento del danno al bene è necessaria la prova del danno-conseguenza e del nesso causale; inoltre, il diritto al risarcimento spetta al soggetto che era proprietario del bene al momento dell'evento dannoso e non segue automaticamente il trasferimento della proprietà.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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