Cassazione Civile, Sentenza n. 15488/2020 del 21/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
Nel marzo 2004 la società fornitrice convenne in giudizio la società committente e due banche, chiedendo in via principale l’accertamento della conclusione, il 15 aprile 2003 o in altra data da accertare, di un contratto per la realizzazione e fornitura di otto prodotti e-learning per complessivi 450.000 euro oltre IVA, nonché il pagamento e il risarcimento del danno da ritardo. In subordine domandò, ai sensi dell’art. 1337 c.c., il risarcimento di 250.000 euro, o della diversa somma ritenuta equa, per responsabilità precontrattuale. La controversia si inseriva in un precedente rapporto: il 19 marzo 2002 era stata formulata un’offerta per dieci interventi formativi, per 512.000 euro oltre IVA, poi accettata dalla committente mediante ordini del maggio 2002 e gennaio 2003. Da novembre 2002 erano state avviate trattative per gli ulteriori otto prodotti; la fornitrice aveva iniziato a predisporli e si era prospettato un investimento di 450.000 euro, con un acconto di 160.000 euro. Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 26 febbraio 2009, respinse le domande, pur riconoscendo la responsabilità precontrattuale delle convenute, perché non erano stati allegati e provati i danni. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 4/2015 depositata il 7 gennaio 2015, rigettò l’appello principale e l’appello incidentale della committente, ma accolse quelli delle banche, escludendone la responsabilità precontrattuale. La fornitrice propose ricorso principale articolato in quattro motivi: i primi due denunciavano omesso esame e violazione del principio di non contestazione e degli artt. 1337, 2043 e 2055 c.c., sostenendo la partecipazione delle banche alle trattative; il terzo denunciava violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c. per omessa valutazione dell’ammissibilità e indispensabilità di documenti prodotti in appello, relativi a fatture e spese per consulenti e fornitori; il quarto lamentava la mancata liquidazione, anche equitativa, del lucro cessante e della perdita di altre occasioni contrattuali. La committente propose ricorso incidentale, contestando la propria responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della committente: la censura richiedeva una nuova valutazione delle risultanze di fatto, mentre la Corte d’appello aveva motivatamente accertato che le trattative erano avanzate, che la committente aveva tenuto condotte idonee a ingenerare un ragionevole affidamento nella conclusione dell’affare e che la successiva interruzione, per ragioni di convenienza economica, violava la buona fede. Ha rigettato anche i primi due motivi del ricorso principale: l’accertamento di merito aveva escluso una partecipazione effettiva delle banche alle trattative, limitandone l’intervento alla verifica del gradimento dei prodotti in quanto utilizzatrici finali; non ricorrevano né il vizio denunciato né i presupposti del principio di non contestazione, anche in ragione della versione dell’art. 115 c.p.c. applicabile ratione temporis. Ha accolto il terzo motivo: la Corte d’appello non aveva valutato in modo espresso la possibile indispensabilità dei documenti prodotti in appello, relativi alle spese sostenute per consulenti e fornitori per predisporre i prodotti, benché tali documenti potessero incidere sulla prova del danno da responsabilità precontrattuale già riconosciuta. Nel regime temporale applicabile, il giudice d’appello deve motivare sull’idoneità dei nuovi documenti a chiarire i fatti controversi e sulla loro eventuale indispensabilità. Il quarto motivo, relativo alla quantificazione del danno e alla perdita di altre occasioni, è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre dichiarato sussistente, a carico della ricorrente incidentale, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1337 c.c.
la regola posta da quest’ultima norma non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso ed implica – nella prospettiva del raggiungimento dell’accordo finale – il dovere delle parti di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti fuorvianti e fornendosi reciprocamente ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto
L’obbligo di buona fede nelle trattative è una clausola generale e impone condotte leali, l’astensione da comportamenti fuorvianti e la reciproca comunicazione dei dati rilevanti conosciuti o conoscibili con ordinaria diligenza. La sua violazione può sussistere anche oltre l’ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative.
art. 345, comma 3, c.p.c.
in tema di giudizio di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile “ratione temporis”), nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perchè dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull’esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata.
Nel regime previgente applicabile al caso, i nuovi mezzi di prova, inclusi i documenti, sono ammissibili se indispensabili, ossia capaci di incidere in modo determinante sulla decisione rispetto alle prove già acquisite. Il giudice d’appello deve motivare espressamente sulla loro attitudine a chiarire i fatti controversi, così da rendere possibile il controllo di legittimità.
art. 115 c.p.c.
non può, perciò, ritenersi che si sia venuta a configurare alcuna violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), nè che si siano verificate le condizioni per ravvisare l’operatività del principio di non contestazione riferito all’art. 115 c.p.c., oltretutto non espressamente previsto da detta norma nella sua versione antecedente (ed applicabile “ratione temporis” nel caso di specie) alla sua novellazione intervenuta per effetto della L. n. 69 del 2009.
Per la versione dell’art. 115 c.p.c. applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica del 2009, la Corte esclude che la norma prevedesse espressamente il principio di non contestazione invocato dalla ricorrente.
art. 2043 c.c.
sono destituiti di fondamento poichè involgono la sollecitazione, nei riguardi di questa Corte, di operare inammissibili rivalutazioni di merito circa la ritenuta esclusione, da parte del giudice di appello, della compartecipazione effettiva delle due Banche nello svolgimento delle trattative tra la Numera s.p.a. e la Euro For Consulting Group
La Corte non formula una regola sostanziale autonoma sull’art. 2043 c.c.; respinge la censura che lo invoca perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito sull’effettiva partecipazione delle banche alle trattative.
art. 2055, comma 1, c.c.
sono destituiti di fondamento poichè involgono la sollecitazione, nei riguardi di questa Corte, di operare inammissibili rivalutazioni di merito circa la ritenuta esclusione, da parte del giudice di appello, della compartecipazione effettiva delle due Banche nello svolgimento delle trattative tra la Numera s.p.a. e la Euro For Consulting Group
La Corte non decide autonomamente i presupposti della solidarietà aquiliana; esclude la censura perché fondata sulla richiesta inammissibile di riconsiderare l’accertamento di merito che aveva negato la partecipazione delle banche alle trattative.
art. 1224 c.c.
In via principale, che venisse accertato che tra essa e le convenute si era concluso, nella menzionata data del 15 aprile 2003 (o in quella che sarebbe risultata in corso di causa), un valido contratto avente ad oggetto la fornitura di otto prodotti E-Learning a fronte della corresponsione della somma complessiva di Euro 450.000,00, oltre iva, con la conseguente condanna delle medesime convenute al pagamento della predetta somma ai sensi dell’art. 1453 c.c., nonchè al risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento in conformità all’art. 1224 c.c.
La norma è riportata nella ricostruzione della domanda di parte, ma la Cassazione non ne interpreta né applica il contenuto nella decisione.
art. 1453 c.c.
In via principale, che venisse accertato che tra essa e le convenute si era concluso, nella menzionata data del 15 aprile 2003 (o in quella che sarebbe risultata in corso di causa), un valido contratto avente ad oggetto la fornitura di otto prodotti E-Learning a fronte della corresponsione della somma complessiva di Euro 450.000,00, oltre iva, con la conseguente condanna delle medesime convenute al pagamento della predetta somma ai sensi dell’art. 1453 c.c., nonchè al risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento in conformità all’art. 1224 c.c.
La norma compare soltanto nella descrizione della domanda principale; la Corte esclude che si fosse perfezionato un contratto, ma non ne svolge un’interpretazione specifica.
art. 2056 c.c.
In tal modo, la Corte sassarese è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3
La norma è richiamata nel motivo di ricorso sulla quantificazione del danno, ma la relativa censura è assorbita; la sentenza non ne interpreta il contenuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In virtù del rigetto del ricorso incidentale occorre dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento – da parte della ricorrente incidentale – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’impugnante incidentale, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
In virtù del rigetto del ricorso incidentale occorre dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento – da parte della ricorrente incidentale – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Il comma è richiamato come parametro dell’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso incidentale.
Massime di principio
- L’obbligo di buona fede nelle trattative ha natura di clausola generale e impone alle parti, in vista dell’eventuale conclusione del contratto, di comportarsi lealmente, evitare condotte fuorvianti e comunicare i dati rilevanti conosciuti o conoscibili con ordinaria diligenza.
- La prosecuzione di trattative avanzate, accompagnata da condotte concrete e dall’approntamento, anche parziale, delle prestazioni e da precedenti rapporti analoghi tra le parti, può ingenerare un ragionevole affidamento nella conclusione dell’affare; l’interruzione delle trattative può quindi fondare responsabilità precontrattuale se contraria a buona fede.
- Nel giudizio d’appello regolato dal testo previgente dell’art. 345, comma 3, c.p.c. applicabile ratione temporis, il giudice deve valutare e motivare espressamente l’eventuale indispensabilità dei nuovi documenti, verificando se essi possano incidere in modo determinante sulla decisione e dissipare l’incertezza sui fatti controversi.
- Il pregiudizio risarcibile per responsabilità precontrattuale è limitato all’interesse negativo e può comprendere le spese inutilmente sostenute in vista del contratto e la perdita di altre occasioni contrattuali; la liquidazione può avvenire equitativamente sulla base di criteri logici e non arbitrari.
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