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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15530/2020 del 21/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che ricorrevano i presupposti della definizione agevolata e che, a seguito della definizione della lite, era venuto meno l’interesse delle parti a una decisione di merito. Non ha esaminato i quattro motivi di ricorso. Le spese processuali sono state compensate in ragione dell’esito della controversia, chiusasi con la definizione agevolata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società, operante nel settore della cartolarizzazione dei crediti, aveva impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di crediti acquistati pro soluto. Contestava l’applicazione dell’imposta proporzionale del 3%, sostenendo che l’attività svolta fosse attività di finanziamento soggetta a IVA, ancorché esente, e che fosse quindi dovuta l’imposta di registro in misura fissa. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza indicata nel fatto come n. 1467/01/14, aveva accolto il ricorso della contribuente, riconoscendo natura finanziaria alle attività negoziali. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il testo non ne espone il contenuto. In prossimità dell’udienza, l’Agenzia ha riferito che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018 e aveva pagato tutte le somme dovute entro il termine del 31 maggio 2019.

Norme richiamate

  • artt. 6 e 7 D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018

    In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, è possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

    La definizione agevolata della controversia, quando ne ricorrano i presupposti, determina la cessazione della materia del contendere e consente di dichiarare estinto il giudizio per la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria è stata definita in via agevolata e risultano integrati i presupposti previsti dalla legge, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse delle parti a una pronuncia sul merito.
  • La definizione agevolata della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali in considerazione dell’esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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