Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15529/2020 del 21/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo emesso in suo favore per crediti acquistati pro soluto. Contestava l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 3%, sostenendo che l’attività svolta avesse natura finanziaria e fosse soggetta a IVA, ancorché esente, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, e della Tariffa, parte prima, allegata, art. 8, nota II. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 1470/01/14 depositata il 10 febbraio 2014, aveva accolto il ricorso della società, ritenendo finanziaria la natura delle attività negoziali, e l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La sentenza non espone il contenuto specifico dei quattro motivi, né la Corte ne ha esaminato il merito: in prossimità dell’udienza l’Agenzia ha comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, convertito dalla L. n. 136 del 2018, e aveva pagato tutte le somme dovute entro il termine del 31 maggio 2019.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che ricorrevano i presupposti della definizione agevolata della lite e che, a seguito della definizione, era sopravvenuta la carenza di interesse delle parti a una decisione di merito. Non ha quindi deciso i quattro motivi di ricorso dell’Agenzia. Ha compensato le spese processuali in ragione dell’esito della controversia chiusa con la definizione agevolata.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119/2018, artt. 6 e 7, conv. in L. n. 136/2018

    In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, è possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

    La definizione agevolata della controversia, in presenza dei relativi presupposti, determina la cessazione della materia del contendere e consente la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria è stata definita mediante la procedura agevolata prevista dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018 e ricorrono i presupposti di legge, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse delle parti a una decisione di merito.
  • In una controversia chiusa mediante definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate in considerazione dell’esito della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.