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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15528/2020 del 21/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che ricorrevano i presupposti previsti dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018: la controversia era stata definita agevolmente e le parti non avevano più interesse a una decisione di merito. Non ha quindi esaminato i quattro motivi di ricorso. Le spese processuali sono state compensate in considerazione della definizione agevolata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di crediti acquistati pro soluto. Contestava l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 3%, sostenendo che la propria attività avesse natura finanziaria ed fosse soggetta a IVA, ancorché esente, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 8, nota 2, della Tariffa, parte prima, allegata. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 10 febbraio 2014, aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; il testo non ne specifica il contenuto. In prossimità dell’udienza, l’Agenzia ha comunicato che la società aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, convertito dalla L. n. 136 del 2018, e aveva pagato tutte le somme dovute entro il 31 maggio 2019.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7

    In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, è possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.

    La definizione della controversia secondo la disciplina agevolativa, quando ne ricorrono i presupposti, determina la cessazione della materia del contendere e consente di dichiarare estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando la controversia è definita mediante la procedura agevolativa prevista dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018 e ricorrono i relativi presupposti, la sopravvenuta definizione della lite e la conseguente carenza di interesse delle parti alla decisione di merito comportano la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • In caso di controversia chiusa mediante definizione agevolata, le spese processuali possono essere compensate in considerazione dell’esito della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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