Cassazione Penale, Sentenza n. 22027/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la parziale riforma operata dalla Corte d'appello che aveva ritenuto la loro responsabilità per reati di peculato (uso illegittimo di rimborsi destinati ai gruppi consiliari della Regione Piemonte), lamentando in massima parte: vizio di motivazione (mancata motivazione "rafforzata" richiesta per ribaltare un'assoluzione di primo grado), errata valutazione della prova relativamente al concorso col capogruppo, omissione di rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative, applicazione errata delle norme sul concorso di persone e sulla qualificazione giuridica dei fatti (richiesta di diversa qualificazione: truffa, appropriazione o altri reati), errori materiali nel dispositivo e violazioni del divieto di reformatio in peius e delle norme processuali invocate (artt. vari del codice di procedura penale e del codice penale). Alcuni ricorrenti hanno inoltre dedotto violazioni relative al calcolo e alla individualizzazione della pena e al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione in massima parte ha rigettato i ricorsi dei vari imputati, confermando le condanne della Corte d'appello per i reati di peculato eccetto i profili di seguito indicati: ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Cantore Daniele e lo ha condannato alla rifusione delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Montaruli Augusta limitatamente al reato previsto dall'art. 7 L. n. 195/1974 per prescrizione, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio (escluso l'aumento di continuazione relativo a quel capo); ha rigettato nel resto i ricorsi ed ha rideterminato la pena complessiva a anni 1 e mesi 6 di reclusione per il complesso delle posizioni (con specifiche correzioni materiali nel dispositivo): ha disposto correzioni materiali nei dispositivi (es. inserire la concessione dei doppi benefici di legge e riconoscimento di circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 per Tiramani), e ha confermato la legittimità della valutazione di merito della Corte d'appello circa l'esistenza di elementi indiziari e le connessioni logiche che giustificano il giudizio di concorso nei singoli casi. In conclusione i ricorsi sono stati in gran parte rigettati, con rettifiche formali e una sola cancellazione limitata per prescrizione.
Norme richiamate
Delimita l'oggetto del giudizio di rinvio: il giudice del rinvio può riesaminare i punti annullati dalla Cassazione e quelli ad essi inscindibilmente connessi; la Corte richiama l'obbligo di motivazione coerente con la sentenza rescindente e illustra i limiti del potere decisorio in sede di rinvio
Norma sull'effetto estensivo dell'impugnazione: la Cassazione chiarisce che l'effetto estensivo non può travolgere posizioni non comprese nell'annullamento e che gli effetti si applicano secondo i limiti previsti dalla norma
La sentenza di patteggiamento può avere valore probatorio sul "fatto" in altro procedimento, ma richiede motivazione espressa e riscontri: utilizzata dalla Corte per valutare la posizione dei capigruppo come elemento di riscontro alle altre prove
Principi sul concorso di persone nel reato: per configurare il concorso non è necessario un previo accordo formale, ma occorre dimostrare che ciascun concorrente abbia agito per una finalità unitaria con consapevolezza del ruolo degli altri; la Corte ne applica i canoni nella verifica del dolo connesso alle pratiche dei rimborsi
Definisce il delitto di peculato: è il reato centrale della vicenda; la sentenza conferma che le condotte contestate rientrano in tale fattispecie ove sussistano adeguati elementi per l'elemento oggettivo e soggettivo
Regola la rinnovazione della prova dichiarativa: le omissioni di rinnovazione sono censurate quando la prova sia decisiva per il punto rimesso al giudice di rinvio; la Corte valuta caso per caso l'idoneità della rinnovazione
Circostanza attenuante speciale (collocazione temporale della pena): la Corte esamina il riconoscimento/negazione dell'attenuante in relazione alla gravità globale della condotta e al ruolo dell'agente
Correzione di errori materiali nei dispositivi: la Corte ha disposto la correzione di evidenti incongruenze tra dispositivo letto in udienza e documento sentenza
Aumenti per continuazione: la Corte ha valutato e corretto la misura degli aumenti applicati in continuazione tra reati, con attenzione alla proporzione e alla determinazione della pena complessiva
Criteri di determinazione della pena: impiegati dalla Corte per motivare la congruità della pena individuale nonostante differenze fra imputati
Norma richiamata nella qualificazione di uno specifico episodio (fatto relativo a finanziamenti/abuso): la Corte ha annullato per prescrizione la condanna relativa a quel capo per Montaruli, con conseguente revisione del trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Il giudice del rinvio può riesaminare i soli punti annullati dalla Cassazione e quelli inscindibilmente connessi; non può riaprire questioni già decidate dalla Suprema Corte o non oggetto dell'annullamento.
- L'obbligo di una "motivazione rafforzata" sussiste quando la Corte d'appello ribalta un'assoluzione di primo grado sulla base di nuova valutazione probatoria; tuttavia, se la riforma discende da diversa applicazione del diritto (correzione di un errore giuridico), non sempre è richiesto un particolare stile motivazionale oltre il normale onere argomentativo.
- La sentenza di patteggiamento può essere utilizzata come elemento di prova in altro procedimento (art. 238 bis c.p.p.), ma la sua incidenza probatoria richiede riscontri e motivazione esplicita: non vale da sola per fondare una condanna.
- La mera richiesta e percezione di rimborsi non è automaticamente prova di concorso doloso; per il reato in concorso è necessario dimostrare la consapevolezza e la volontà di agire in comune o una prassi omogenea che, letta nel contesto, indichi una volontà condivisa di appropriarsi delle somme.
- La carenza o l'assenza di controlli amministrativi può costituire elemento indiziario utile a delineare un accordo tacito tra capogruppo e consiglieri, se correlata con sistematicità delle spese, natura anomala delle voci rimborsate e altri elementi fattuali.
- Errori materiali e discrepanze tra dispositivo letto in udienza e sentenza depositata devono essere corretti ex art. 130 c.p.p.; la Corte ricorre alla motivazione per individuare e sanare tali errori quando emergono chiaramente.
- Le questioni non sollevate con i motivi di ricorso in Cassazione o già esaminate e rigettate dalla stessa Cassazione non possono essere riproposte al giudice del rinvio.
- La mancata rinnovazione istruttoria è richiesta solo quando la prova dichiarativa sia decisiva per il punto specificamente rimesso al giudice; altrimenti il giudice può motivare la non necessità della rinnovazione.
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