Cassazione Civile, Ordinanza n. 32850/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui una società fornitrice di servizi chiedeva il pagamento di euro 11.700, oltre interessi e spese, per prestazioni rese in occasione di una manifestazione estiva (impianto audio e luci, allestimento palco e passerella, noleggio fontane danzanti e servizi connessi). Il decreto veniva opposto dalla società committente, che eccepiva innanzitutto l’incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo che dovesse applicarsi il foro della sede della società convenuta e che l’art. 20 c.p.c. non fosse utilizzabile perché il credito era contestato e non liquido. Nel merito deduceva gravi inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni, con conseguenti danni all’immagine, e contestava l’applicabilità degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, chiedendo la revoca del decreto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva due motivi: (1) violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., assumendo che il foro speciale del luogo di sede della convenuta dovesse prevalere e che il foro del domicilio del creditore non fosse applicabile in presenza di credito contestato e non liquido; (2) violazione dell’art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che la controparte non avesse provato il credito e che la documentazione prodotta non fosse stata correttamente valutata, insistendo sull’inadempimento della fornitrice.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, se viene domandata la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, è competente ratione loci il giudice del domicilio del creditore ai sensi dell’art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi che il convenuto contesti poi l’esistenza o l’ammontare del credito; ha inoltre rilevato che l’eccezione ex art. 19 c.p.c. era stata comunque incompleta, perché non aveva contestato il criterio di collegamento relativo all’eventuale esistenza di uno stabilimento/filiale con rappresentante autorizzato. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché generico e volto in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito; ha precisato che il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è più deducibile nei termini prospettati dalla ricorrente, che inoltre non poteva superare il limite della "doppia conforme". È stato anche ribadito che la doglianza sulla violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi l’attribuzione a una prova di un valore diverso da quello legale o il mancato rispetto di una regola legale di valutazione, non quando si contesti soltanto il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata; disposto l’onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
ricorso per decreto ingiuntivo
indica il procedimento monitorio utilizzato per ottenere il pagamento del corrispettivo
nelle cause contro persone giuridiche rileva il foro della sede; l'eccezione deve essere completa e investire i criteri di collegamento dedotti
nei diritti di obbligazione l'attore può scegliere tra foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione e foro del luogo di esecuzione; la regola si applica ai rapporti obbligatori a prescindere dalla fonte
per l'obbligazione pecuniaria il luogo di adempimento coincide con il domicilio del creditore al tempo della scadenza, radicando il foro del creditore
stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c.
l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere tempestiva e completa, con indicazione di tutti i fori concorrenti rilevanti
la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto o abbia disatteso una specifica regola legale di valutazione; non consente una rivalutazione del merito
il principio del libero convincimento opera nel merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti propri del controllo sulla motivazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti oggi consentiti dalla norma riformata; non copre la mera richiesta di nuova valutazione delle prove
nei casi di doppia conforme è precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro domandata come liquida ed esigibile, la competenza territoriale può radicarsi nel foro del domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., senza che la successiva contestazione del convenuto sull'an o sul quantum del credito sposti automaticamente la competenza.
- L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata in modo completo e specifico: il convenuto deve contestare tutti i criteri concorrenti astrattamente invocabili dall'attore, altrimenti l'eccezione può considerarsi come non proposta.
- La doglianza in cassazione sulla violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia un errore nell'attribuzione del valore legale della prova o nell'applicazione di una regola legale di valutazione; non è invece consentito usare tale norma per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il vizio di motivazione non può essere trasformato in un riesame del merito e, nei giudizi definiti con doppia conforme, il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente ristretto.
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