Cassazione Penale, Sentenza n. 9264/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Salerno del 13/01/2024: la Corte territoriale ha ritenuto che l'avvocato Diego Brancia era privo di legittimazione a proporre l'appello poiché revocato dall'imputato in favore dell'avvocato Sergio Rotundo; inoltre l'atto di appello non era accompagnato dal mandato specifico previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., applicabile perché l'imputato era stato dichiarato assente e ristretto per altra causa. Il ricorrente ha dedotto la non efficacia della revoca fino alla ricezione e l'inapplicabilità dell'art. 581, comma 1-quater.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la revoca è risultata efficace immediatamente poiché la continuità della difesa era assicurata dalla nomina contestuale del secondo difensore (Rotundo), pertanto Brancia non era legittimato; inoltre è applicabile l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per la particolare ipotesi di assenza del detenuto per altra causa, e l'appello era formalmente carente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
«la disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca»
La revoca del mandato difensivo non produce effetti se non è assicurata la continuità della difesa; se la parte è comunque assistita da altro difensore di fiducia o d'ufficio la revoca ha efficacia e priva il difensore revocato della legittimazione ad impugnare, anche se la revoca non è ricevuta dal difensore revocato.
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Per l'imputato dichiarato assente e detenuto per altra causa è richiesto che l'atto di appello sia corredato dal mandato specifico rilasciato dopo la sentenza, con dichiarazione o elezione di domicilio ai fini delle notificazioni; la mancanza di tale requisito rende l'appello inammissibile.
Disciplina tassativa della dichiarazione di assenza: la qualificazione dell'imputato come 'detenuto per altra causa rinunciante a comparire' giustifica l'applicazione delle regole speciali (ex art. 581, comma 1-quater) relative all'impugnazione.
Modifica l'art. 581, rendendo la disposizione applicabile solo al difensore d'ufficio dal 25/08/2024; la Corte ha ritenuto la modifica inapplicabile al caso concreto per non avere norma transitoria e trattandosi di norma processuale va applicata nella precedente formulazione.
Richiamato per segnalare la recidiva riconosciuta nel giudizio di merito; incide sul calcolo della pena e sulla prescrizione, ma non sul requisito formale dell'impugnazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Fondamento per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La revoca del mandato difensivo produce effetto anche se il difensore revocato non ha ricevuto la comunicazione, purché la continuità della difesa sia assicurata mediante la nomina di un altro difensore di fiducia o d'ufficio.
- Quando l'imputato è dichiarato assente e detenuto per altra causa, l'impugnazione richiede il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notifica (art. 581, comma 1-quater): la sua assenza rende l'atto inammissibile.
- Le modifiche normative processuali non si applicano retroattivamente in assenza di norme transitorie; quindi va valutata la formulazione vigente al momento del fatto/processo.
- Il decorso del termine di prescrizione non incide sulla necessità di rispettare i requisiti formali dell'impugnazione: anche se la prescrizione è prossima, l'inammissibilità per vizio formale resta rilevante e può comportare condanna alle spese.
- Per evitare l'inammissibilità è buona prassi: inviare revoche e nuove nomine in modo documentabile (es. PEC) e ottenere atto di mandato specifico post-sentenza quando l'imputato è assente o detenuto per altra causa.
- La mancata osservanza dei requisiti formali dell'impugnazione può portare, oltre all'inammissibilità, alla condanna per colpa con esborso a favore della Cassa delle ammende.
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