Cassazione Civile, Ordinanza n. 19099/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro intercorso per diversi anni tra una lavoratrice e la datrice di lavoro. All'esito del rapporto, la lavoratrice ha rivendicato differenze retributive e contributi previdenziali asseritamente omessi, ottenendo una sentenza di condanna al pagamento di una somma poi divenuta definitiva. Nel frattempo, la datrice di lavoro aveva alienato un immobile al proprio coniuge. La lavoratrice ha quindi agito in revocatoria per far dichiarare inefficace la vendita quale atto dispositivo pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. I convenuti hanno contestato la domanda e hanno chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia di lavoro, poi definita in senso favorevole alla creditrice. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per carenza assoluta di motivazione ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che al momento della vendita il credito non sarebbe ancora sorto, neppure in forma litigiosa; 3) omesso esame della documentazione, da cui emergerebbe l'assenza di una formale rivendicazione del credito al tempo delle dimissioni; 4) violazione dell'art. 2901 c.c. in punto scientia damni, censurando l'uso della presunzione fondata sul rapporto coniugale tra alienante e acquirente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi, secondi e quarti motivi e inammissibile il terzo. Ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, consentiva di comprendere la ratio decidendi: anche un credito litigioso e contestato può giustificare l'azione revocatoria. Ha poi precisato che, per i crediti di fonte contrattuale, ai fini dell'art. 2901 c.c. rileva la data di insorgenza del rapporto o della prestazione, non quella della formale rivendicazione giudiziale; pertanto il credito di lavoro era anteriore all'atto dispositivo. Ha infine ritenuto non specificamente censurata la valutazione presuntiva sulla scientia damni, poiché i ricorrenti non hanno indicato elementi idonei a dimostrare l'erroneità o l'illegittimità del ragionamento inferenziale adottato dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La censura per motivazione apparente o mancante è infondata se dalla sentenza è comunque ricostruibile la ratio decidendi e le ragioni della decisione.
Ai fini dell'azione revocatoria conta l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo; anche un credito litigioso può legittimare l'azione se sorto prima dell'atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando, anche in forma sintetica, consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e la regola applicata al caso concreto.
- L'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di un credito litigioso o contestato, purché il credito sia già sorto al momento dell'atto di disposizione patrimoniale.
- Per i crediti di fonte contrattuale, l'anteriorità rispetto all'atto revocando va verificata con riguardo al momento di perfezionamento del rapporto o della prestazione, non al momento della formale richiesta del credito in giudizio.
- La censura sulla scientia damni non può risolversi in una mera contestazione apodittica della presunzione prescelta dal giudice di merito: occorre indicare specificamente quali elementi rendano il ragionamento presuntivo illogico, incompleto o giuridicamente erroneo.
- L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non la mera documentazione in sé considerata, e la decisività va specificamente illustrata dal ricorrente.
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