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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34066/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato, legale rappresentante di una ditta che gestiva un impianto di distribuzione di carburanti, ricorre contro la sentenza del 13 ottobre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna di primo grado a dieci mesi di reclusione. Gli erano contestati, in continuazione, la rimozione, manomissione o inefficienza dei misuratori, sigilli e altri congegni dell’impianto, al fine di sottrarre i prodotti petroliferi agli accertamenti, e l’uso di impronte e misure alterate sulle colonnine, a danno della clientela. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del dolo, nonché travisamento della prova. Contesta, in sostanza, la valutazione degli elementi dai quali i giudici di merito avevano desunto la sua consapevolezza delle irregolarità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché la censura, pur formulata come violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, riservate al giudice di merito. La Corte d’appello aveva motivato congruamente richiamando gli accertamenti della Guardia di finanza: un serbatoio conteneva più carburante della capienza dichiarata, mentre il registro di carico e scarico appariva formalmente regolare; inoltre, le analisi avevano rilevato carburante non conforme agli standard, indicativo di una recente miscelazione con prodotti di diversa provenienza e di acquisti non registrati. Da tali elementi era stata desunta la consapevolezza dell’imputato sia della detenzione di carburante irregolare sia della manomissione dei sigilli, idonea a rendere non tracciabili le erogazioni e a generare ricavi ulteriori. Restano ferme la condanna a dieci mesi di reclusione e la sentenza d’appello. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte esclude l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e art. 46 d.lgs. 504/95

    La norma è richiamata per indicare che i reati contestati erano stati ritenuti in continuazione; la sentenza non svolge una specifica interpretazione dell’istituto.

  • art. 46 d.lgs. 504/1995

    per aver, nella qualità di legale rappresentante della ditta esercente un impianto di distribuzione di carburanti su strada, al fine di sottrarre i prodotti petroliferi agli accertamenti, rimosso, manomesso e reso inservibili i misuratori, i sigilli e gli altri congegni e contrassegni apposti sulle colonnine e sulle pompe erogatrici dell'impianto

    La condotta contestata consiste nella rimozione, manomissione o inefficienza dei dispositivi dell’impianto, realizzata al fine di sottrarre i prodotti petroliferi agli accertamenti.

  • art. 472 c.p.

    per aver nella qualità di legale rappresentante della stessa ditta, fatto uso di impronte e misure alterati su tutte le colonnine dell'impianto a danno della clientela

    La contestazione riguarda l’uso di impronte e misure alterate sulle colonnine dell’impianto, a danno della clientela.

  • art. 616 c.p.p.

    Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di una causa di incolpevole determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto; le conclusioni del giudice di merito sono insindacabili quando sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a illustrare il percorso logico-giuridico e le ragioni della decisione.
  • La consapevolezza dell’imputato rispetto alla detenzione di carburante irregolare e alla manomissione dei dispositivi di misurazione può essere desunta, secondo una valutazione complessiva degli elementi probatori, dalla discordanza tra il carburante effettivamente presente e quello registrato, dall’irregolarità della sua composizione e dalla manomissione che ne impedisce la tracciabilità.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiContinuazione

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