Cassazione Civile, Ordinanza n. 10067/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego, in parte residuo, di un rimborso IVA richiesto da una società per l’anno d’imposta 2006, dopo che l’Ufficio aveva già riconosciuto parzialmente il credito. Nel giudizio di merito la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la contribuente avesse prodotto documentazione contabile idonea a dimostrare il credito IVA e che l’Ufficio non avesse contestato specificamente tale documentazione né fornito valide ragioni per negare il residuo rimborso. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il parziale diniego derivava da un accertamento IRAP relativo al medesimo anno, definito dalla contribuente, da cui risultavano costi non deducibili e quindi una minore detraibilità/insussistenza parziale del credito IVA; 2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza (art. 111 Cost., artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.), lamentando motivazione apparente perché la CTR avrebbe ignorato il reale contenuto dell’appello, incentrato sull’esistenza dei costi dedotti e non sulla sola documentazione IVA prodotta dalla società.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la formale rubrica della violazione dell’art. 2697 c.c., l’Agenzia mirava in realtà a censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e a ottenere una rivalutazione del fatto, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la CTR non aveva errato nel riparto dell’onere probatorio, ma aveva semplicemente reputato non sufficientemente contrastata la prova documentale del credito IVA offerta dalla contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: la motivazione della CTR, pur sintetica, era comprensibile e indicava chiaramente la ragione decisiva del rigetto dell’appello, ossia il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio a fronte della prova prodotta dalla contribuente. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dell’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente.
Norme richiamate
La censura sulla sua violazione è ammissibile solo se si contesta l’erronea ripartizione dell’onere della prova, non quando si mira a rivalutare il materiale probatorio.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente in relazione al contenzioso tributario sul rimborso, ma non accolto dalla Corte come parametro decisivo della doglianza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo non può essere usato per veicolare una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè quando non consente di comprendere il ragionamento decisorio.
art. 111 Cost.
La garanzia costituzionale della motivazione impone che la decisione renda percepibile il fondamento logico della pronuncia.
artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati come norme sulla motivazione delle sentenze tributarie, ma la motivazione sintetica della CTR è stata ritenuta sufficiente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se priva del requisito minimo di motivazione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto sussistente.
La motivazione può essere concisa purché intellegibile e idonea a far comprendere la ratio decidendi.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando la censura investa l’apprezzamento delle prove o la loro attendibilità.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e del materiale probatorio.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il percorso logico seguito dal giudice; non è apparente una motivazione sintetica ma chiara sulla ragione decisiva della decisione.
- Nel giudizio tributario, chi chiede un rimborso deve produrre documentazione idonea a fondare il credito; l’Ufficio che contesti il rimborso deve fornire elementi specifici e convincenti a sostegno del diniego residuo.
- La mancata confutazione analitica di ogni singolo argomento difensivo non integra nullità della sentenza se la ratio decidendi è comunque chiaramente individuabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09958/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09959/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09960/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09962/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09963/2023 del 14/04/2023
- ordinanza_civile · 14 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09964/2023 del 14/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →