Cassazione Civile, Ordinanza n. 07173/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’annullamento in autotutela, disposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catania, di un precedente provvedimento di presa d’atto dell’autorizzazione al trasferimento di una rivendita di tabacchi, con conseguente dichiarazione di decadenza della concessione di vendita. Il titolare della rivendita ha impugnato l’atto davanti al giudice amministrativo, ma il TAR ha respinto il ricorso e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato la decisione ritenendo cessata l’originaria autorizzazione per inerzia del beneficiario e correttamente motivato l’annullamento in autotutela. In cassazione il ricorrente ha dedotto un vizio di eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe applicato una regola non esistente nell’ordinamento, perché la decadenza dall’autorizzazione al trasferimento di una rivendita di tabacchi sarebbe stata affermata per il solo mancato esercizio della facoltà in un tempo indeterminato, senza una espressa previsione legislativa o regolamentare e senza un atto autovincolante della P.A.; ha quindi invocato una indebita creazione giudiziale della norma e il contrasto con il principio, richiamato dall’Adunanza Plenaria, per cui la decadenza deve essere prevista espressamente dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che la doglianza non integrasse un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale, ma riguardasse solo un asserito errore in iudicando del giudice amministrativo sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della decadenza dalla concessione. Ha affermato che lo sconfinamento nella sfera legislativa si configura soltanto quando il giudice speciale applichi una norma da lui artificiosamente creata, cioè eserciti attività di produzione normativa; non invece quando, interpretando una disciplina o un istituto, giunga a una soluzione reputata erronea o addirittura stravolta rispetto ai principi di riferimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese in favore delle controparti e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale del ricorso e per la proposta di inammissibilità formulata dalla Prima Presidente
consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte per lite temeraria
consente la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiama l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
richiamato indirettamente nella tassonomia dell’onere probatorio, ma non oggetto di specifica applicazione nella decisione
base normativa delle condanne accessorie poste a carico del ricorrente
sent. Adunanza Plenaria n. 18 del 2020
evocata dal ricorrente come supporto all’idea che la decadenza debba risultare da una previsione espressa e specifica
Cass. Sez. U n. 36899/2021
citata per affermare che l’errore nell’interpretazione della disciplina non integra eccesso di potere giurisdizionale
Cass. Sez. U n. 36593/2021
citata nello stesso senso
Cass. Sez. U n. 19244/2021
citata nello stesso senso
Cass. Sez. U n. 27433/2023
citata a sostegno della condanna ex art. 96 c.p.c.
Cass. Sez. U n. 28540/2023
citata a sostegno della condanna ex art. 96 c.p.c.
Massime di principio
- L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa è configurabile solo quando il giudice speciale crei artificiosamente una norma o svolga un’attività normativa che non gli compete.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale l’asserito errore del giudice speciale nell’interpretazione o nell’applicazione di una disciplina, anche se la soluzione adottata sia contestata come gravemente erronea o contraria ai principi: in tal caso si è dinanzi a un errore in iudicando in iure, interno alla giurisdizione.
- La deduzione del vizio di eccesso di potere giurisdizionale non può essere utilizzata per censurare la valutazione dei presupposti legali e fattuali di un provvedimento amministrativo, quando la critica investa in realtà il merito giuridico della decisione del giudice amministrativo.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e risulta abusiva la proposizione dell’impugnazione, la Corte può applicare le conseguenze economiche ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
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