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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07173/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’annullamento in autotutela, disposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catania, di un precedente provvedimento di presa d’atto dell’autorizzazione al trasferimento di una rivendita di tabacchi, con conseguente dichiarazione di decadenza della concessione di vendita. Il titolare della rivendita ha impugnato l’atto davanti al giudice amministrativo, ma il TAR ha respinto il ricorso e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha confermato la decisione ritenendo cessata l’originaria autorizzazione per inerzia del beneficiario e correttamente motivato l’annullamento in autotutela. In cassazione il ricorrente ha dedotto un vizio di eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe applicato una regola non esistente nell’ordinamento, perché la decadenza dall’autorizzazione al trasferimento di una rivendita di tabacchi sarebbe stata affermata per il solo mancato esercizio della facoltà in un tempo indeterminato, senza una espressa previsione legislativa o regolamentare e senza un atto autovincolante della P.A.; ha quindi invocato una indebita creazione giudiziale della norma e il contrasto con il principio, richiamato dall’Adunanza Plenaria, per cui la decadenza deve essere prevista espressamente dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che la doglianza non integrasse un vero e proprio eccesso di potere giurisdizionale, ma riguardasse solo un asserito errore in iudicando del giudice amministrativo sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto della decadenza dalla concessione. Ha affermato che lo sconfinamento nella sfera legislativa si configura soltanto quando il giudice speciale applichi una norma da lui artificiosamente creata, cioè eserciti attività di produzione normativa; non invece quando, interpretando una disciplina o un istituto, giunga a una soluzione reputata erronea o addirittura stravolta rispetto ai principi di riferimento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese in favore delle controparti e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso e per la proposta di inammissibilità formulata dalla Prima Presidente

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte per lite temeraria

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiama l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nella tassonomia dell’onere probatorio, ma non oggetto di specifica applicazione nella decisione

  • art. 96 c.p.c.

    base normativa delle condanne accessorie poste a carico del ricorrente

  • sent. Adunanza Plenaria n. 18 del 2020

    evocata dal ricorrente come supporto all’idea che la decadenza debba risultare da una previsione espressa e specifica

  • Cass. Sez. U n. 36899/2021

    citata per affermare che l’errore nell’interpretazione della disciplina non integra eccesso di potere giurisdizionale

  • Cass. Sez. U n. 36593/2021

    citata nello stesso senso

  • Cass. Sez. U n. 19244/2021

    citata nello stesso senso

  • Cass. Sez. U n. 27433/2023

    citata a sostegno della condanna ex art. 96 c.p.c.

  • Cass. Sez. U n. 28540/2023

    citata a sostegno della condanna ex art. 96 c.p.c.

Massime di principio

  • L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa è configurabile solo quando il giudice speciale crei artificiosamente una norma o svolga un’attività normativa che non gli compete.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale l’asserito errore del giudice speciale nell’interpretazione o nell’applicazione di una disciplina, anche se la soluzione adottata sia contestata come gravemente erronea o contraria ai principi: in tal caso si è dinanzi a un errore in iudicando in iure, interno alla giurisdizione.
  • La deduzione del vizio di eccesso di potere giurisdizionale non può essere utilizzata per censurare la valutazione dei presupposti legali e fattuali di un provvedimento amministrativo, quando la critica investa in realtà il merito giuridico della decisione del giudice amministrativo.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e risulta abusiva la proposizione dell’impugnazione, la Corte può applicare le conseguenze economiche ex art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpunazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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