Cassazione Civile, Ordinanza n. 07714/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino albanese ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Giudice di Pace che aveva convalidato il decreto del Questore con cui, a seguito di un precedente provvedimento di espulsione prefettizia con partenza volontaria, era stata disposta nei suoi confronti la misura accessoria dell'obbligo di presentazione periodica presso un ufficio di polizia fino all'esecuzione dell'espulsione e comunque entro il termine assegnato. Con un unico motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il decreto fosse irragionevole e fondato su una falsa ricostruzione dei fatti, che mancassero i presupposti legali per l'espulsione e che il provvedimento fosse nullo in modo assoluto. Il ricorso, però, era sostanzialmente diretto contro il decreto prefettizio di espulsione, non depositato nel giudizio di legittimità, e introduceva una serie di circostanze fattuali non emergenti dal provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che le doglianze erano rivolte in realtà contro il diverso decreto prefettizio di espulsione, del quale non risultava neppure il contenuto nel fascicolo di legittimità né era indicata l'eventuale impugnazione davanti al giudice di pace; dall'altro, che le censure erano formulate sul piano del merito, con richiamo a fatti estranei al provvedimento impugnato e non accertabili in sede di cassazione. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'Amministrazione intimata e la Corte ha dato atto che, trattandosi di procedimento esente da tasse o imposte, non era dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura ex art. 13 T.U. immigrazione non può essere accolta in sede di legittimità quando è diretta contro un provvedimento diverso da quello impugnato e si fonda su fatti non risultanti dall'atto sottoposto a controllo.
art. 13, comma 5.2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
Il decreto questorile di imposizione di misure accessorie è stato richiamato come provvedimento emesso in conseguenza dell'espulsione con partenza volontaria.
art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150/2011
È stata richiamata la disciplina dell'esenzione del procedimento da tasse o imposte, con esclusione del raddoppio del contributo unificato.
art. 13-bis d.lgs. n. 286/1998
È stata indicata come disposizione sostituita dall'art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150/2011.
Il ricorrente aveva invocato il potere della Corte di decidere nel merito, ma la Corte non lo ha esercitato per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve colpire il provvedimento effettivamente impugnato: se le censure sono rivolte, anche solo in sostanza, contro un atto diverso non prodotto o non scrutinabile, il ricorso è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito o dell'accertamento di fatti nuovi non emergenti dagli atti impugnati: le doglianze devono restare nei limiti del controllo di legittimità.
- Quando il provvedimento impugnato è di convalida o è comunque accessorio a un precedente atto amministrativo, il ricorrente deve consentire il controllo di legittimità anche su tale atto presupposto, almeno mediante la sua produzione e l'indicazione del suo contenuto essenziale.
- In materia di espulsione amministrativa e misure accessorie, l'impugnazione in cassazione richiede una critica specifica della decisione giudiziale di convalida, non una contestazione generica dell'intera vicenda fattuale o del provvedimento amministrativo presupposto.
- L'esenzione del procedimento da tasse o imposte impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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