Cassazione Civile, Ordinanza n. 32117/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2005, impugnato dalla società contribuente. In sede di merito la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo il quantum; la CTR Lombardia aveva rigettato gli appelli; poi la Corte di cassazione, con sentenza n. 9616/19, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. La società ha quindi proposto revocazione ex art. 395 c.p.c. deducendo vari errori di fatto: in sintesi, ha sostenuto che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non riportati o non specificati i motivi d'appello e le eccezioni sollevate, avrebbe frainteso il contenuto degli atti e avrebbe attribuito alla CTR una motivazione basata su elementi presuntivi e su dati OMI e mutui in modo non corrispondente al reale contenuto degli atti. Ha inoltre censurato la qualificazione del giudizio di appello come autonomo e il rilievo che i motivi di ricorso tendessero a una revisione del merito e non a denunciare veri errori revocatori.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la maggior parte dei motivi fosse inammissibile perché, sotto l'apparenza dell'errore di fatto revocatorio, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, del contenuto degli atti e della precedente decisione di legittimità, operazione estranea al perimetro dell'art. 395 c.p.c. I motivi residui sono stati ritenuti infondati, perché la Corte revocanda aveva comunque fondato l'inammissibilità anche su ulteriori rationes, tra cui l'autonomia della motivazione della CTR e il fatto che l'accertamento si basasse non solo sui valori OMI ma anche su altri elementi indiziari. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla statuizione sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La revocazione può essere proposta solo nei limiti propri dell'errore di fatto revocatorio; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito o della motivazione della precedente sentenza.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte ribadisce che la validità dell'accertamento non richiede una grave incongruenza in senso assoluto, ma può fondarsi su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di revocazione per errore di fatto è ammesso solo quando l'errore consista in una falsa percezione di un dato emergente dagli atti e sia decisivo; non è consentito trasformarlo in un terzo grado di giudizio sul merito o sulla motivazione.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, pur formalmente riferita a un fatto processuale, richieda in realtà di rivalutare la specificità dei motivi di ricorso, il contenuto degli atti di appello o la correttezza della motivazione adottata nella sentenza precedente.
- In tema di accertamento analitico-induttivo, la decisione può fondarsi su più elementi presuntivi, e la contestazione di uno solo di essi non è decisiva se la sentenza di merito si basa anche su ulteriori indizi autonomamente apprezzati.
- La revocazione non può essere utilizzata per contestare la condivisibilità della motivazione ob relationem o la ricostruzione del merito svolta dal giudice di appello, quando la censura investe soltanto la valutazione di tale motivazione e non un errore percettivo immediatamente desumibile dagli atti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32060/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32061/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32062/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32063/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32064/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32065/2023 del 20/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →