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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33050/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lavoratrice aveva chiesto giudizialmente all'INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto di lavoro intercorso con una società poi dichiarata fallita. La Corte d'appello aveva accolto il gravame dell'INPS e respinto la domanda, ritenendo che il TFR divenga esigibile solo alla cessazione del rapporto e che, nel caso concreto, il rapporto di lavoro fosse proseguito senza soluzione di continuità con la società cessionaria del ramo d'azienda; perciò mancava il presupposto dell'insolvenza del datore di lavoro esistente al momento dell'esigibilità del TFR e della domanda di ammissione al passivo. La ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, e, in via subordinata, ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE sull'interpretazione delle richiamate disposizioni.

La decisione

Prima dell'adunanza camerale è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, conforme all'art. 390 c.p.c. La Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, primo comma, c.p.c. Ha inoltre compensato le spese di lite, valorizzando la peculiare complessità delle questioni trattate, e ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché riservato ai casi di rigetto integrale o di inammissibilità/improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha incardinato il motivo di ricorso come violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 47, commi 4-bis e 5, L. n. 428/1990

    Norma invocata per sostenere la tutela del credito da TFR nell'ambito del trasferimento d'azienda e dei rapporti con il cessionario.

  • artt. 3, 4 e 5 Direttiva 2001/23/CE

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina europea del trasferimento di imprese e dei diritti dei lavoratori.

  • art. 267 TFUE

    Invocato in via subordinata per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull'interpretazione della direttiva.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché depositata in conformità alle prescrizioni della norma.

  • art. 391, primo comma, c.p.c.

    La rinuncia ha determinato l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per giustificare la compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la debenza del contributo unificato aggiuntivo perché non ricorreva un rigetto/inammissibilità/improcedibilità, ma l'estinzione per rinuncia.

  • art. 2112 c.c.

    Citatо nella motivazione della sentenza d'appello, per escludere che accordi derogatori alla solidarietà cedente/cessionario possano incidere fuori dalle ipotesi tipizzate dalla normativa UE e nazionale.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, depositata prima dell'adunanza camerale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare le spese di lite ove la controversia presenti particolare complessità.
  • L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non si applica quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, perché la norma è riferita solo al rigetto integrale e alle declaratorie di inammissibilità o improcedibilità.
  • Nel trasferimento di azienda e nella tutela del credito da TFR, la questione dell'intervento del Fondo di garanzia va ricondotta ai presupposti di esigibilità del trattamento e di insolvenza del datore obbligato al momento rilevante, secondo la ricostruzione seguita dal giudice di merito e non smentita nel giudizio di legittimità estinto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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