Cassazione Civile, Ordinanza n. 34380/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva irrogato al contribuente sanzioni per gli anni 2010-2014, in relazione a una verifica fiscale riguardante una cooperativa ritenuta "cartiera" e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il destinatario dell'atto aveva impugnato la contestazione sostenendo di essere estraneo alla gestione della cooperativa; la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non provato il suo ruolo di amministratore di fatto. In appello, la CTR della Lombardia aveva però accolto il gravame dell'Ufficio nel dispositivo, pur avendo nella motivazione affermato che la sentenza di primo grado andava confermata e che mancava la prova dei presupposti per attribuire al contribuente la qualifica di amministratore di fatto e quindi la responsabilità per i debiti fiscali della cooperativa ex art. 7 d.l. 269/2003. In cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che la sentenza della CTR presentava un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo: la motivazione era univoca nel senso della conferma della decisione di primo grado e dell'insussistenza della prova del ruolo di amministratore di fatto, mentre il dispositivo accoglieva l'appello dell'Ufficio e riformava la sentenza impugnata. Tale incoerenza rendeva la decisione inidonea a individuare il concreto comando giudiziale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma è richiamata quale parametro di validità della sentenza tributaria; la sua violazione è ravvisata nel contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per cassazione, riferito alla nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
La divergenza tra motivazione e dispositivo non determina nullità solo se non preclude il raggiungimento dello scopo dell'atto; nel caso concreto ciò non è avvenuto per l'antitesi tra le due parti della sentenza.
È la base del rinvio al giudice di merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
È richiamato nel contesto della pretesa di imputare alla persona fisica le conseguenze fiscali della cooperativa; la Corte rileva, sulla base della motivazione della CTR, che mancavano i presupposti per attribuire la responsabilità al contribuente.
Massime di principio
- Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza quando impedisce di individuare con certezza il concreto comando giudiziale; non basta invece una semplice divergenza se il contenuto decisorio resta comunque ricostruibile e la divergenza è riconducibile a un errore materiale.
- Nel processo tributario, la sentenza deve essere coerente nelle sue parti essenziali: se la motivazione esclude la fondatezza dell'appello e il dispositivo lo accoglie, la decisione è affetta da nullità per insanabile antinomia interna.
- Quando il giudice di merito afferma in motivazione la mancata prova dei presupposti per attribuire a un soggetto la qualifica di amministratore di fatto, non può nel dispositivo accogliere l'impugnazione fondata proprio su quella qualificazione senza incorrere in vizio decisorio.
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