Cassazione Civile, Ordinanza n. 18714/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento, due professionisti avevano chiesto l’ammissione di compensi per prestazioni rese in favore della società poi fallita, sostenendo che tali crediti dovessero essere ammessi in prededuzione o comunque con privilegio, anche per IVA e contributi accessori. Il tribunale aveva invece riconosciuto solo una parte dei crediti e negato la prededuzione, ritenendo che le attività fossero finalizzate all’accesso a una procedura di concordato preventivo mai aperta e che mancasse la prova di un rapporto di consecuzione tra la fase concordataria e il successivo fallimento. Con il ricorso per cassazione i professionisti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 101, comma 2, 112 e 115 c.p.c., assumendo che il tribunale avesse rilevato d’ufficio la mancata consecuzione senza previa eccezione del curatore e senza contraddittorio, oltre a fondare la decisione su un fatto non provato; 2) violazione degli artt. 111, ultimo comma, e 111-bis l. fall., sostenendo che la sentenza di fallimento avrebbe comunque attestato l’insolvenza anteriore alla domanda di concordato; 3) violazione dell’art. 111 l. fall., richiamando la giurisprudenza sulla prededucibilità dei compensi dei professionisti incaricati per l’accesso al concordato preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il tribunale si era limitato a qualificare giuridicamente i fatti e a verificare la mancanza dei presupposti della prededuzione, senza ultrapetizione né violazione del contraddittorio; inammissibile il secondo perché la censura non aggrediva tutte le autonome rationes decidendi del decreto e difettava di specificità; inammissibile il terzo perché la decisione impugnata era conforme all’orientamento della Corte secondo cui la prededuzione dei crediti professionali presuppone che la prestazione sia funzionale alla procedura di concordato e che la procedura sia effettivamente aperta, oltre alla continuità/consecuzione tra le procedure. Nel caso concreto, poiché il concordato non era mai stato aperto e vi era stata una significativa discontinuità temporale prima del fallimento, è stato escluso il trattamento prededucibile.
Norme richiamate
decreto, ex art. 99 l. fall.
disciplina l’opposizione allo stato passivo impugnata dai creditori professionisti.
collocazione privilegiata, ex art. 2751 bis nr. 1 c.c.
richiamato per il privilegio dei crediti professionali, ma la Corte non lo estende al credito per IVA e C.A. nei termini richiesti.
secondo comma dell’art . 101 c.p.c.
il contraddittorio va sollecitato quando il giudice intenda porre a fondamento una questione rilevabile d’ufficio; nel caso concreto non vi è stata violazione perché la consecuzione è parte dell’accertamento della prededuzione.
il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando qualifica giuridicamente i fatti e verifica i presupposti della domanda senza mutarne il fatto costitutivo.
la violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o acquisite fuori dei poteri officiosi; ciò non è accaduto nel caso.
esprime il principio iura novit curia: il giudice può applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti e qualificare giuridicamente la fattispecie.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 111, ultimo comma, l. fall.
invocato per sostenere la prededucibilità dei crediti dei professionisti; la Corte ribadisce che essa richiede funzionalità della prestazione e apertura effettiva della procedura concordataria.
richiamato in rapporto alla prededuzione e all’ordine di soddisfacimento dei crediti nella procedura concorsuale.
la prestazione del professionista, anteriore o successiva alla domanda, è prededucibile se funzionale alle finalità della procedura di concordato.
la prededucibilità presuppone che il debitore sia ammesso alla procedura, consentendo ai creditori di esprimersi sulla proposta.
richiamato incidentalmente come effetto della domanda di concordato sul blocco degli interessi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice di merito può qualificare autonomamente i fatti e la domanda, applicando le norme corrette anche se diverse da quelle indicate dalle parti, purché non muti i fatti costitutivi della pretesa e rispetti il divieto di ultrapetizione.
- La contestazione relativa alla mancanza dei presupposti della prededuzione non integra un’eccezione in senso stretto, ma attiene all’accertamento dei presupposti stessi del credito; perciò il giudice può rilevarla nel decidere sull’ammissione al passivo.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. si configura solo quando la decisione si fondi su prove non dedotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri istruttori consentiti, non quando il giudice valuti il materiale probatorio ritualmente acquisito.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l’omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibile il motivo che colpisce le altre.
- Il credito del professionista incaricato per l’accesso al concordato preventivo può essere prededucibile solo se la prestazione sia funzionale, in senso ex ante, alle finalità della procedura e se la procedura concordataria sia stata effettivamente aperta; in mancanza di apertura o di effettiva consecuzione con il fallimento, la prededuzione non spetta.
- La consecuzione tra procedure concorsuali non può essere affermata in modo astratto, ma richiede continuità sostanziale e anche organizzativa tra le procedure, esclusa quando la prima si sia arrestata alla mera domanda senza apertura e vi sia una discontinuità temporale significativa prima del fallimento.
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