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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14420/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non depositato presso la cancelleria del giudice che aveva emesso l'ordinanza impugnata, ma presso la cancelleria civile della Corte di cassazione. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento penale a carico di un imputato, il Presidente della Sezione Lavoro della Corte d'appello di L'Aquila, in accoglimento dell'opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, aveva revocato il precedente rigetto e ammesso l'interessato al patrocinio a spese dello Stato. Contro tale ordinanza l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 76 D.P.R. n. 115 del 2002, richiamando l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La difesa dell'interessato ha chiesto il rigetto. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il ricorso era stato depositato presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e non presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità del gravame per inosservanza delle forme di deposito previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., applicabili al procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma che disciplina l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma invocata dai ricorrenti come violata in relazione ai presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 582 c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso deve essere depositato secondo le regole proprie del codice di procedura penale, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

  • art. 583 c.p.p.

    richiamato con l'art. 582 c.p.p. quale base normativa del corretto deposito del ricorso.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale quanto alle forme di impugnazione.
  • Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa sull'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio è inammissibile se non è depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo gli artt. 582 e 583 c.p.p.
  • L'inosservanza delle forme di deposito previste dalla disciplina processuale determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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