Cassazione Civile, Ordinanza n. 16245/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca creditrice, poi subentrata da una cessionaria del credito, contro due fideiussori e contro la società che aveva ricevuto un immobile in pagamento di un debito altrui mediante datio in solutum. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria, ritenendo inefficace l'atto dispositivo; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, qualificando l'operazione come atto a titolo oneroso e rigettando la domanda. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per erronea indicazione della parte appellante e per asserito difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. e delle norme sull'adempimento del terzo e sulla datio in solutum, sostenendo che l'atto dovesse considerarsi gratuito e non oneroso; 3) errata qualificazione generale della datio in solutum come contratto oneroso; 4) errata ripartizione dell'onere della prova in tema di gratuità/onerosità; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi alla scientia damni del terzo acquirente; 6) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere richiesto la conoscenza dello specifico credito anziché la semplice consapevolezza del pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando come mero errore materiale l'inesatta indicazione della parte nella sentenza d'appello, anche perché la ricorrente stessa aveva chiesto la correzione materiale del provvedimento; quanto ai motivi sulla revocatoria, li ha esaminati congiuntamente, ritenendo corretta la qualificazione dell'operazione come atto oneroso alla luce della causa concreta, in presenza di un vantaggio patrimoniale concreto per i solutori, valorizzato dalla Corte territoriale nella surrogazione nel credito e nella qualità di soci dei debitori. Ha inoltre escluso che vi fosse omesso esame di fatti decisivi, osservando che la Corte d'appello aveva comunque valutato gli elementi addotti per la scientia damni e che le censure tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
indica il rito sommario con cui è stata introdotta la domanda revocatoria in primo grado.
l'azione revocatoria richiede, a seconda che l'atto sia gratuito o oneroso, differenti presupposti soggettivi; se l'atto è gratuito basta il pregiudizio patrimoniale del creditore, mentre se è oneroso occorre anche la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo.
l'adempimento del debito altrui da parte del terzo, anche ai fini revocatori, si presume gratuito salvo prova di un concreto vantaggio patrimoniale per il solvens.
la prestazione in luogo dell'adempimento non è qualificata in astratto come onerosa; la qualificazione dipende dalla causa concreta dell'operazione.
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla causa del negozio e sulla sua qualificazione come oneroso o gratuito.
richiamato nel primo motivo per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
l'inesatta indicazione della parte in sentenza, se non genera incertezza sui destinatari della decisione, integra mero errore materiale emendabile.
richiamato nel primo motivo in relazione all'assunta nullità della sentenza.
è richiamato insieme agli artt. 112 e 132 c.p.c. per il vizio che ricorre solo se l'errore incide sul contraddittorio e sui destinatari della decisione.
il procedimento di correzione è il rimedio appropriato per il mero errore materiale nella sentenza.
richiamato con riferimento alla successione a titolo particolare nel diritto controverso della cessionaria del credito.
l'onere di provare il concreto vantaggio patrimoniale che renda oneroso l'adempimento del terzo grava su chi invoca tale qualificazione; in mancanza opera la presunzione di gratuità.
art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.
per l'atto oneroso il terzo deve conoscere o poter conoscere il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale, non essendo necessaria la conoscenza dello specifico credito azionato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la qualificazione di un atto solutorio compiuto da un terzo deve essere effettuata in base alla causa concreta dell'operazione e non al solo schema astratto del negozio utilizzato.
- L'adempimento del debito altrui da parte del terzo si presume gratuito: per superare tale presunzione occorre la prova, rigorosa, di un vantaggio patrimoniale concreto, specifico ed economicamente apprezzabile conseguito dal solvens.
- Rapporti societari, collegamenti economici o utilità soltanto potenziali non bastano a rendere oneroso l'adempimento del terzo; serve una controutilità effettiva e causalmente collegata all'operazione.
- Se l'atto è gratuito, il creditore che agisce in revocatoria deve provare il proprio credito e l'eventus damni; la scientia damni del beneficiario è richiesta solo per l'atto oneroso.
- La scientia damni del terzo può essere provata anche per presunzioni, ma il giudice di merito può escluderla valutando complessivamente gli indizi; in cassazione non è consentita una mera rivalutazione del materiale istruttorio.
- L'inesatta indicazione di una parte nella sentenza integra mero errore materiale, e non nullità per violazione del contraddittorio o del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quando dall'insieme degli atti sia comunque certa l'identità dei soggetti cui la decisione si riferisce e la parte abbia attivato il rimedio di correzione.
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