Cassazione Civile, Ordinanza n. 10771/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'assicuratore, del pagamento di un indennizzo richiesto dall'assicurata per il mancato pagamento di fatture da parte di un debitore terzo, per un importo di oltre 51.000 euro. L'assicuratore aveva negato la copertura sostenendo, da un lato, che il rapporto assicurativo fosse rimasto in capo a una diversa società a seguito di operazioni di trasferimento e affitto di rami d'azienda e, dall'altro, che la polizza escludesse l'indennizzo quando l'assicurata avesse concesso dilazioni di pagamento al debitore. La società assicurata otteneva un decreto ingiuntivo, ma l'opposizione dell'assicuratore veniva accolta in primo grado; in appello, invece, la decisione veniva riformata, con riconoscimento dell'indennizzo, seppure in misura ridotta. L'assicuratore ricorreva per cassazione con sei motivi: 1) deduceva giudicato interno e violazioni in tema di legittimazione e onere della prova; 2) contestava la ricostruzione del trasferimento del rapporto assicurativo e l'applicazione degli artt. 2558 e 2559 c.c.; 3) censurava l'interpretazione della polizza quanto a tempestività della richiesta e segnalazione dei ritardi oltre 90 giorni; 4) lamentava l'omesso rilievo della concessione di proroghe al debitore; 5) denunciava omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dall'indennizzo per tardiva denuncia del sinistro; 6) contestava la liquidazione di rivalutazione e interessi senza domanda e la decorrenza degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, rilevando in sintesi che non vi era giudicato interno sulle questioni riproposte in appello; che la Corte territoriale aveva correttamente applicato le norme sul subentro nei contratti d'impresa, escludendo che il contratto assicurativo fosse rimasto alla società originaria; che il motivo sull'interpretazione della polizza si risolveva in una diversa lettura delle clausole contrattuali senza specifica critica delle norme ermeneutiche violate; e che non era stata adeguatamente censurata la mancanza di prova delle proroghe concesse al debitore. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non era stato adeguatamente riportato il contenuto dell'atto introduttivo per dimostrare che la questione fosse stata devoluta al giudice. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato perché, in tema di obbligazioni di valore, gli interessi da ritardo possono essere riconosciuti anche d'ufficio quale componente implicita della domanda risarcitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la censura è stata respinta perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione su un accertamento di fatto non adeguatamente contestato.
Invocato dalla ricorrente per sostenere un giudicato interno, ma la Corte ha escluso che si fosse formato sulle questioni riproposte in appello e assorbite in primo grado.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato interno e alla devoluzione delle questioni in appello.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel giudizio di merito.
Richiamato sia per dedurre preclusioni in appello sia per censurare l'ammissibilità di nuove questioni; la Corte ha reputato infondate le censure, perché la valutazione d'appello si è mantenuta nei limiti del devoluto.
Invocato dalla ricorrente in tema di riproposizione delle domande/eccezioni.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
Richiamato per omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, mentre il sesto è stato respinto perché gli interessi potevano essere riconosciuti d'ufficio.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto le censure mere riletture del merito.
Invocato per contestare la valutazione probatoria; la Cassazione ha escluso vizi rilevanti perché si trattava di critica alla ricostruzione del fatto.
art. 111 Cost.
Richiamato tra i parametri violati nel primo motivo, senza autonoma decisività nella motivazione di rigetto.
Applicato nel senso che la successione nei contratti d'impresa non comportava automaticamente il trasferimento del contratto di assicurazione nel caso concreto.
Richiamato insieme all'art. 2558 c.c. per escludere il trasferimento del rapporto assicurativo in capo alla società subentrante.
Richiamati in tema di interpretazione del contratto; la censura è stata respinta perché non indicava specificamente le regole ermeneutiche violate e si risolveva in una diversa lettura della polizza.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per attestare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 3.1 della polizza
La Corte d'appello, condivisa dalla Cassazione, ha escluso la prova della concessione di proroghe tali da impedire l'indennizzo.
artt. 5.2 e 8.2 della polizza
Invocati per sostenere la decadenza dal diritto all'indennizzo; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di giudicato interno richiede che le questioni siano effettivamente coperte da una pronuncia implicita o esplicita e non semplicemente assorbite dal rigetto della domanda; le questioni riproposte in appello restano devolute al giudice di secondo grado.
- La censura per violazione delle norme sull'interpretazione del contratto deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati; una mera contrapposizione di una diversa lettura della clausola non integra vizio denunciabile in cassazione.
- Le doglianze sulla valutazione delle prove non sono ammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, se la decisione di appello è sorretta da un accertamento di fatto logicamente motivato e non specificamente attaccato.
- L'eccezione di omessa pronuncia richiede che il ricorrente dimostri, con puntuale richiamo degli atti, che la questione fosse stata effettivamente devoluta al giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
- Nelle obbligazioni di valore, gli interessi da ritardo possono essere riconosciuti anche d'ufficio, poiché costituiscono componente implicita della domanda risarcitoria e si comprendono nella richiesta del capitale, salvo diversa allegazione specifica.
- Nella successione nei contratti d'impresa, il trasferimento del ramo o dell'azienda non comporta automaticamente il subentro in ogni rapporto contrattuale in assenza di un chiaro collegamento del contratto al ramo trasferito e di una corretta ricostruzione del rapporto dedotto in lite.
- Chi eccepisce la presenza di pattuizioni o comportamenti che escludano la copertura assicurativa deve fornire adeguata prova dei fatti impeditivi o estintivi del diritto all'indennizzo.
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