Sentenza del 07/10/2021 n. 1111 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a ruoli e intimazioni derivanti da avvisi di accertamento per gli anni 2008-2009, sostenendo che tali avvisi erano stati riformati con sentenze della Commissione Tributaria Regionale (nn. 501/2018 e 502/2018) e quindi non potevano più costituire titolo per la riscossione. L'eccezione era principalmente formale: la comunicazione non richiamava le sentenze regionali che, per l'appellante, avrebbero natura sostitutiva dell'originario avviso di accertamento; in via subordinata si chiedeva la rideterminazione della pretesa. La resistente chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della legittimità dell'atto impugnato.
La decisione
L'appello è stato integralmente respinto. La Commissione ha ritenuto che l'appellante avesse limitato il gravame a una carenza formale (mancata menzione delle sentenze regionali) e non avesse impugnato il quantum nella presente fase. La giurisprudenza di legittimità è richiamata per affermare che per la validità del ruolo e della cartella non è necessario indicare analiticamente gli estremi dell'accertamento: è sufficiente l'indicazione di elementi univoci per identificare l'atto presupposto. Inoltre, la sentenza che accoglie il ricorso rende il tributo inesigibile ma gli effetti dell'atto annullato restano in una situazione di quiescenza suscettibile di riespandersi in caso di riforma; dunque l'omissione formale non determina nullità quando il contribuente ha avuto piena conoscenza dei presupposti e non prova il pregiudizio. L'appellante non ha dimostrato il concreto pregiudizio e la domanda è stata ritenuta infondata. Spese liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate - D.P. di Lucca per Euro 30.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Per la validità del ruolo/cartella non è indispensabile l'indicazione degli estremi o della data di notificazione dell'accertamento; è sufficiente l'indicazione di circostanze univoche che permettano l'individuazione dell'atto presupposto.
Decreto ministeriale 30 dicembre 1999, n. 321 (artt. 1 e 6)
Richiede una indicazione sintetica degli elementi di iscrizione a ruolo; non impone l'indicazione analitica degli estremi quando combinato con norme successive che richiedono solo un riferimento o una motivazione sintetica.
Statuto del contribuente, L. n. 212/2000, art. 7, comma 3
Contribuisce alla lettura delle norme in senso che non è sempre necessaria un'indicazione analitica dell'atto presupposto nella cartella/ruolo, purché sia assicurata la possibilità di controllo del contribuente.
D.Lgs. n. 32/2001, art. 8, comma 1, lett. a
Modifica gli artt. del DPR 602/1973 per richiedere il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, una motivazione anche sintetica della pretesa.
Codice di procedura civile, art. 336, comma 2
Principio applicato sul fatto che l'annullamento di un atto non impedisce che i suoi effetti possano riespandersi in caso di riforma della decisione; la declaratoria di annullamento pone gli effetti in quiescenza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (più sentenze richiamate: es. Cass. civ. 11466/2011; Cass. civ. 6672/2012; Cass. civ. 26441/2014; Sez. Un. 11722/2010; Cass. Sez. V 1111/2018; Cass. civ. sez. V 16996/2021)
Principi consolidati: a) la cartella/ruolo non è nulla per mera omissione degli estremi dell'atto presupposto se il contribuente ha potuto difendersi; b) la motivazione della cartella può essere sintetica; c) l'annullamento dell'atto rende il tributo inesigibile ma non produce automaticamente effetti di permanente estinzione ove la decisione possa essere riformata.
Massime di principio
- La mancata indicazione esplicita delle sentenze che hanno riformato l'avviso di accertamento non determina automaticamente la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria se il contribuente ha avuto effettiva possibilità di conoscere e contestare i presupposti dell'imposizione.
- Per la validità del ruolo e della cartella esattoriale è sufficiente che siano indicati elementi univoci per identificare l'atto presupposto; non è sempre richiesta una menzione analitica degli estremi dell'accertamento.
- L'annullamento giudiziale dell'atto impositivo rende il tributo, di regola, inesigibile ma può determinare solo una quiescenza degli effetti, suscettibile di riespandersi in caso di riforma: per ottenere la cessazione definitiva della riscossione occorre un provvedimento definitivo o che renda incontestabile l'inefficacia dell'atto.
- Il contribuente ha l'onere di dimostrare il concreto pregiudizio subito a causa di una carenza formale dell'atto di riscossione; l'assenza di tale prova rende infondate le doglianze meramente formali.
- Se l'obiettivo è bloccare una procedura esecutiva (es. iscrizione ipotecaria), è preferibile impugnare l'atto presupposto con efficacia definitiva o ottenere pronunce che rilascino effetti esecutivi/definitivi che ostacolino ulteriori iniziative di riscossione.
- Distinguere sempre tra contestazione del 'quantum' (importo) e contestazione della 'titolarità' del titolo esecutivo: la prima può richiedere la rideterminazione della pretesa, la seconda mette in discussione la legittimità dell'azione esecutiva nel suo complesso.
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